Gli articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008 s.m.i (Testo Unico Sicurezza Lavoro) contemplano l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni previste e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Gli articoli 17 e 29 del Dlgs 81/2008 s.m.i (Testo Unico Sicurezza Lavoro) contemplano l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni previste e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR PROCEDURA STANDARDIZZATA PER IMPRESE SOTTO I 10 DIPENDENTI).
Obblighi del Datore di Lavoro: Valutazione dei Rischi e Procedure
Gli articoli principali del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008) in merito alla valutazione dei rischi sono l’art. 17, 28 e 29. L’articolo 17 definisce gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, ossia: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione (DVR); la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
Il Datore di Lavoro deve quindi redigere il DVR, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico Competente aziendale e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Non si deve confondere il DVR con il DUVRI (Documento unico valutazioni rischi interferenti) che riguarda invece la gestione degli Appalti, come previsto dalla legge 81/08 (art.
Articolo 28: Modalità di Elaborazione del DVR
L’art. 28 definisce le modalità di elaborazione del DVR effettuato secondo la modalità “classica”. La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui:
- rischi legati a stress lavoro-correlato
- rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
- rischi legati a differenze di genere e provenienza da altri Paesi
- rischi legati alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro
Il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Articolo 29: Procedure Standardizzate
L’articolo 29 introduce la modalità redazione del DVR secondo le procedure standardizzate. In particolare, il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (nei casi previsti), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.
Non possono ricorrere alle procedure standardizzate le seguenti attività:
- aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
Contenuto del DVR
In particolare, la valutazione dei rischi, oltre che nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
Il DVR dovrà avere data certa, mentre se il documento è firmato dal Datore di lavoro, dal responsabile alla sicurezza dei lavoratori e dal medico competente se necessario, la firma di quest'ultimi, specialmente del R.L.S equivale a data certa contenuta nel documento di valutazione del rischio.
Il DVR dovrà contenere, a seguito di corretta valutazione, le seguenti informazioni:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Rischi Trasversali o Organizzativi
I rischi trasversali o organizzativi sono quelli che scaturiscono dalle cosiddette “dinamiche aziendali”, cioè i rapporti interpersonali (tra colleghi, datori di lavoro, clienti, ecc.), che si creano all’interno della realtà lavorativa. In generale si tratta di una perdita di equilibrio mentale del lavoratore dovuta all’incapacità di affrontare le richieste lavorative.
È un problema da non sottovalutare, perché spesso va a compromettere le prestazioni individuali e dunque la produttività aziendale (ma anche incidenti sul lavoro dovuti ad un calo dell’attenzione).
Per evitare questo rischio, i datori di lavoro devono cercare di distribuire in modo equo il carico di lavoro delle mansioni da svolgere.
Misure Preventive e Protettive
Messa a punto di idonee misure preventive e protettive: deve essere dunque organizzato un piano di intervento, studiandone attentamente la fattibilità. Dal livello di rischio dipende l’urgenza di provvedimenti da adottare.
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