L’idraulico a Palermo è anche detto “fontaniere”, sai perché? Anticamente i fontanieri erano chiamati così perché nessuno aveva l’acqua corrente a casa, perciò c’erano solo fontane dove le persone potevano andare a prendere l’acqua: per questo l’appellativo è rimasto nel tempo.
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Esempi di Interventi
- Scarico otturato: Uno scarico otturato è un problema frequente che può causare cattivi odori, ristagno d’acqua e, nei casi peggiori, allagamenti. Non aspettare che la situazione peggiori!
- Rubinetto rotto: In molti casi, la soluzione è semplice e rapida: Eugenio può riparare o sostituire il rubinetto in pochi minuti! Il mio rubinetto della cucina era bloccato e non usciva più acqua. Ho provato a smontarlo ma non volevo fare danni, così ho chiamato Eugenio. In 15 minuti ha risolto tutto, cambiando un piccolo pezzo e facendomi risparmiare sull’acquisto di un nuovo rubinetto.
- Cassetta Geberit che perde: Le cassette di scarico Geberit sono tra le più utilizzate, ma con il tempo possono iniziare a perdere acqua per guarnizioni usurate, calcare accumulato o malfunzionamenti del galleggiante. Eugenio è esperto nella riparazione di cassette Geberit e può sistemare il problema in modo rapido ed efficace. La mia cassetta Geberit perdeva acqua continuamente e il rumore era insopportabile, oltre allo spreco. Eugenio è stato rapidissimo: ha cambiato le guarnizioni e ora funziona perfettamente.
- Emergenza idraulica: Ero in panico: un tubo del bagno si era rotto e stava allagando tutto! Ho chiamato Eugenio e in meno di 40 minuti era a casa mia. Ha chiuso la perdita e riparato il tubo in modo definitivo. Senza di lui avrei avuto danni enormi.
- Perdita d’acqua occulta: Avevo una macchia di umidità sul soffitto e temevo una perdita nascosta. Eugenio è arrivato in giornata, ha individuato subito il problema e ha sistemato tutto senza dover rompere il muro. Persona gentile e preparata.
Testimonianze
Sabato mattina, wc completamente otturato e ospiti in arrivo nel pomeriggio. Ho chiamato Eugenio un po’ disperato e in meno di un’ora era già a casa mia! Ha risolto il problema senza sporcare e senza farmi spendere una fortuna. Hai lo stesso problema?
Costi e Tariffe
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Detrazioni IRPEF per Spese di Ristrutturazione
I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni.
Dal 1° ottobre 2006, l’importo massimo di spesa (48.000 euro), per cui è possibile fruire dell’agevolazione Irpef, va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro).
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Per esempio, per le spese sostenute nel corso del 2009 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo di 48.000 euro.
I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo. Possono optare per questa diversa ripartizione della detrazione anche per le spese sostenute in anni precedenti.
Esempi di Ripartizione della Detrazione
- Il contribuente che alla data del 31 dicembre 2010 abbia compiuto 80 anni di età ed abbia effettuato nello stesso anno lavori di ristrutturazione, invece che in dieci anni, potrà ripartire la detrazione spettante in tre quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2010, 2011 e 2012, o anche in cinque quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
- Il contribuente che alla data del 31 dicembre 2010 abbia compiuto 75 anni di età ed abbia effettuato lavori di ristrutturazione nello stesso anno, invece che in dieci anni, potrà ripartire la detrazione spettante in cinque quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
La citata ripartizione della detrazione in tre o cinque anni si applica solo ai contribuenti che siano proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento. Non possono beneficiare di tale disposizione per esempio l’inquilino o il comodatario.
Esempio di Calcolo della Detrazione
La casa ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento dell’impianto elettrico, idraulico e del bagno. La spesa sostenuta nel 2010 è di 30.000 euro, Iva compresa. A fronte di questa cifra si possono detrarre 10.800 euro (36% di 30.000) in dieci anni, con un risparmio d’imposta di 1.080 euro per ogni anno. Per le persone anziane di settantacinque e ottanta anni invece il risparmio di imposta conseguibile sarà rispettivamente di 2.160 euro (10.800: 5) e 3.600 euro (10.800: 3) per ogni anno.
Va precisato, inoltre, che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.
Chi Può Fruire della Detrazione
Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori. Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico. In questo caso è però necessario che: il compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio competente; l’acquirente indichi gli estremi della registrazione nell’apposito spazio del modulo di inizio lavori. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Per Quali Lavori Spettano le Agevolazioni
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.
Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
Tipi di Interventi Ammessi alla Detrazione
Manutenzione Ordinaria
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione, come già chiarito, solo quando riguardano le parti comuni. Come precisato nella risoluzione 7/E del 12 febbraio 2020, le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, n. 1 del Codice civile. Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.
Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.
Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali. Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d’imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
Manutenzione Straordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
Esempio: l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell’area privata, il ripristino e la sostituzione del tetto, la costruzione di scale interne.
Restauro e Risanamento Conservativo
Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.
Esempio: gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
Ristrutturazione Edilizia
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
Esempio: la demolizione e la fedele ricostruzione dell’immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l’apertura di nuove porte e finestre, la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
Con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta solo per la fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente;
- per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”;
- se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 4 gennaio 2011).
Altre Categorie di Interventi Ammessi alla Detrazione
Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:
- alla realizzazione di autorimesse o posti auto; possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempre che le stesse risultino comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore;
- all’eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti;
- al conseguimento di risparmi energetici;
- alla cablatura degli edifici;
- al contenimento dell’inquinamento acustico;
- all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
- all’esecuzione di opere interne. Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all’articolo 3 del Testo Unico prima citato.
Sono inoltre detraibili i seguenti interventi: eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione). È utile precisare che gli interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non possono essere qualificati come tali.
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