Il reverse charge (o inversione contabile) è un meccanismo fiscale introdotto per combattere l’evasione dell’IVA, trasferendo l’obbligo del versamento dell’imposta dal fornitore al cliente. In Italia, questo meccanismo è stato applicato al settore edile con la Legge Finanziaria del 2007 e successivamente ampliato con varie modifiche legislative.
Cos'è il Reverse Charge?
Il reverse charge (inversione contabile) è un’eccezione rispetto al principio di cui all’art. 17, comma 1, del D.P.R. 633/1972, secondo il quale il debitore dell’IVA è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Con l’inversione contabile è il cessionario/committente ad essere tenuto all’assolvimento dell’imposta, diventando in questo modo il debitore dell’IVA relativa alla prestazione ricevuta dal cedente/prestatore e allo stesso tempo il soggetto obbligato al versamento del tributo.
L’obiettivo principale del reverse charge è prevenire l’evasione fiscale, impedendo che l’emittente della fattura non versi l’IVA detratta dal destinatario. Tuttavia, l’errata applicazione del meccanismo può comportare sanzioni significative per le imprese coinvolte.
Come Funziona il Reverse Charge in Edilizia?
La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) ha introdotto il meccanismo del “Reverse Charge” nel settore edile. In particolare, il Reverse Charge è applicato alle “prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
Modalità di Fatturazione con il Reverse Charge
Con l’inversione contabile si modifica anche la modalità di fatturazione in riferimento all’operazione effettuata dal cedente/prestatore nei confronti del committente/cessionario. Secondo l’articolo 17 comma 5 del D.P.R. 633/1972, il meccanismo è il seguente:
Adempimenti del cedente
- emettere fattura senza applicazione dell’IVA, indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (per il settore edile, art. 17,comma 6, lett. a, a-bis, a-ter, del D.P.R. 633/1972);
- annotare la fattura nel registro delle fatture emesse;
- chi fattura in reverse charge non subisce limitazioni per quanto riguarda la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
Adempimenti del cessionario
L’acquirente diventa soggetto passivo-debitore dell’imposta. Pertanto deve:
- integrare la fattura ricevuta, emessa dal cedente senza IVA, indicando sul documento l’aliquota ordinaria e la relativa imposta;
- annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento della fattura o comunque entro 15 giorni dal suo ricevimento, con riferimento al relativo mese nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, o alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione;
- contabilizzare la fattura integrata nelle liquidazioni periodiche.
Quando si Applica il Reverse Charge in Edilizia?
Secondo la normativa vigente, il reverse charge in edilizia si applica quando coesistono due condizioni principali:
- contratto di subappalto (requisito oggettivo): deve esistere un contratto di subappalto che preveda la prestazione di servizi non intellettuali;
- appartenenza al settore edile (requisito soggettivo): entrambe le parti coinvolte, l’appaltatore e il subappaltatore, devono operare nel settore edile, come definito nella sezione F della Tabella Atecofin 2004 (dal 2008 sostituita dalla Tabella Ateco 2007).
Il meccanismo del reverse charge non si applica ai rapporti tra appaltatore e committente principale, ma solo ai rapporti tra subappaltatore e appaltatore o tra subappaltatori.
A partire dal 1° gennaio 2015, la legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha apportato significative modifiche al meccanismo del reverse charge ai fini IVA. Con l’introduzione della nuova lett. a-ter, all’art. 17, co. 6, del D.P.R. 633/1972, l’inversione contabile, già applicata nel subappalto edile, è stata estesa anche ai contratti d’appalto relativi a specifiche attività individuate dalla normativa.
Le prestazioni aggiunte dalla Legge 190/2014 sono assoggettate al reverse charge indipendentemente dai soggetti convolti, purché il contratto (sia esso d’appalto o d’opera) abbia ad oggetto le suddette attività.
Prestazioni Soggette a Reverse Charge
Le nuove prestazioni soggette a “reverse charge” riguardano:
- Pulizia: pulizia generale (non specializzata) di edifici; altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.
- Demolizione: demolizione.
- Impianti:
- installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
- installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);
- installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
- altri lavori di costruzione e installazione (limitatamente alle prestazioni relative ad edifici).
- Completamento:
- intonacatura e stuccatura;
- posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
- posa in opera di infissi, arredi, pareti mobili e simili;
- rivestimento di pavimenti e di muri;
- tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- attività non specializzate di lavori edili (muratori);
- altri lavori di completamento e di finitura degli edifici.
Codici ATECO Rilevanti per il Reverse Charge negli Impianti Idraulici
Per quanto concerne le modalità applicative si ricorda che Il “reverse charge” (o inversione contabile) è un meccanismo derogatorio rispetto all’ordinario sistema dell’Iva. Per definire quindi se una prestazione rientra nel meccanismo del reverse charge occorre fare riferimento esclusivamente alla natura della prestazione senza tener conto dell’attività tipica svolta dal prestatore. La tabella Ateco 2007 serve, quindi, per individuare le prestazioni da assoggettare a reverse charge e non i codici attività dei prestatori ai quali, tra l’altro, non è nemmeno richiesto di appartenere al settore edile.
Di seguito sono elencati i codici ATECO rilevanti per le attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici:
- 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
- 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
Esempi Pratici
- Installazione di un impianto di riscaldamento (elettrico, a gas o a petrolio) in un edificio.
- Installazione di una caldaia.
- Installazione di un impianto idraulico-sanitario.
- Installazione di impianti e condotte di ventilazione e di condizionamento dell'aria.
Quando Non Si Applica il Reverse Charge in Edilizia?
Alla luce di quanto detto, non tutte le operazioni edili sono soggette al reverse charge. Le principali esclusioni comprendono:
- fornitura con posa in opera: la fornitura di beni con posa in opera è considerata cessione di beni se la posa non altera la natura del bene e se il costo del bene rappresenta la parte preponderante del costo totale;
- contratti di appalto diretti: prestazioni rese direttamente nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione non rientrano nel reverse charge;
- prestazioni intellettuali.
Regime Forfettario e Reverse Charge Edilizia
Se un contribuente in contabilità semplificata o ordinaria riceve fattura da un forfetario per lavori edili, di pulizia, demolizione, installazione di impianti o completamento di edifici, normalmente soggetti a reverse charge, non dovrà applicare il meccanismo dell’inversione contabile. Infatti, come chiarito dalla circolare n. 14/E/2015, il regime forfettario prevale sul reverse charge.
Chiarimenti Importanti
La Circolare n.14/E precisa che nell’ambito applicativo della norma vanno ricompresi i certificati che hanno finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità alle finalità e agli obiettivi della Direttiva n.2003/87/CE, quali ad esempio:
- i certificati verdi
- i titoli di efficienza energetica (c.d.
Con un’interpretazione per certi versi criticabile la Circolare n.14 ha precisato che in caso di emissione di lettera di intento da parte dell’esportatore abituale con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile di cui all’art.17, co.6 d.P.R. n.633/72, troverà applicazione la disciplina del reverse charge, che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria. Dette operazioni, pertanto, dovranno essere fatturate ai sensi del citato l’art.17, co.6 d.P.R. n.633/72 e non ai sensi dell’art.8, co.1, lett. c) del medesimo d.P.R. n.633/72.
La Circolare n.14/E elenca, a titolo esemplificativo, una serie di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali ed essendo di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal d.P.R. n.633/72, sono esclusi dall’applicazione del reverse charge.
Tabella di Raccordo Applicazione Reverse Charge in Edilizia
Di seguito si propone una tabella di raccordo dell’applicazione del reverse charge in edilizia in base al codice attività del contribuente.
| Codice Attività | Descrizione | Reverse Charge |
|---|---|---|
| 43.22.01 | Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria | Sempre |
| 43.21.01 | Installazione di impianti elettrici | Sempre |
| 43.32.02 | Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili | Sempre (escluso "arredi") |
| 43.39.09 | Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. | Sempre |
Il riferimento al “subappalto” identifica la fattispecie di cui alla lett. a) mentre la dicitura “sempre” identifica l’ipotesi di applicazione della lett.
Le fatture relative a tali prestazioni dovranno riportare la seguente dicitura: “Operazione oggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n.
Si per fatture a clienti Minimi e Nuovi Forfettari (attenzione! Questi soggetti qualora ricevano una fattura senza IVA con il reverse devono comunicarla prontamente allo Studio, per procedere al versamento dell’IVA il mese successivo!
TAG: #Idraulici
