Il reverse charge, o inversione contabile, è un meccanismo fiscale introdotto per contrastare l'evasione dell'IVA, trasferendo l'obbligo del versamento dell'imposta dal fornitore al cliente. In Italia, questo meccanismo è stato applicato al settore edile con la Legge Finanziaria del 2007 e successivamente ampliato con varie modifiche legislative.

Cos'è il Reverse Charge in Edilizia

Il reverse charge (inversione contabile) è un’eccezione rispetto al principio di cui all’art. 17, comma 1, del D.P.R. 633/1972, secondo il quale il debitore dell’IVA è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Con l’inversione contabile è il cessionario/committente ad essere tenuto all’assolvimento dell’imposta, diventando in questo modo il debitore dell’IVA relativa alla prestazione ricevuta dal cedente/prestatore e allo stesso tempo il soggetto obbligato al versamento del tributo.

L’obiettivo principale del reverse charge è prevenire l’evasione fiscale, impedendo che l’emittente della fattura non versi l’IVA detratta dal destinatario. Tuttavia, l’errata applicazione del meccanismo può comportare sanzioni significative per le imprese coinvolte.

Come Funziona la Fattura Reverse Charge in Edilizia

Con l’inversione contabile si modifica anche la modalità di fatturazione in riferimento all’operazione effettuata dal cedente/prestatore nei confronti del committente/cessionario. Secondo l’articolo 17 comma 5 del D.P.R. 633/1972, il meccanismo è il seguente.

Adempimenti del Cedente

Il cedente/prestatore deve:

  • emettere fattura senza applicazione dell’IVA, indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (per il settore edile, art. 17,comma 6, lett. a, a-bis, a-ter, del D.P.R. 633/1972);
  • annotare la fattura nel registro delle fatture emesse;
  • chi fattura in reverse charge non subisce limitazioni per quanto riguarda la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. Può regolarmente esercitare il diritto al rimborso dell’IVA secondo le modalità previste dall’art. 38-bis.

Adempimenti del Cessionario

L’acquirente diventa soggetto passivo-debitore dell’imposta. Pertanto deve:

  • integrare la fattura ricevuta, emessa dal cedente senza IVA, indicando sul documento l’aliquota ordinaria e la relativa imposta;
  • annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento della fattura o comunque entro 15 giorni dal suo ricevimento, con riferimento al relativo mese nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, o alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione;
  • contabilizzare la fattura integrata nelle liquidazioni periodiche.

Quando si Applica il Reverse Charge in Edilizia?

Secondo la normativa vigente, il reverse charge in edilizia si applica quando coesistono due condizioni principali:

  • Contratto di subappalto (requisito oggettivo): deve esistere un contratto di subappalto che preveda la prestazione di servizi non intellettuali;
  • Appartenenza al settore edile (requisito soggettivo): entrambe le parti coinvolte, l’appaltatore e il subappaltatore, devono operare nel settore edile, come definito nella sezione F della Tabella Atecofin 2004 (dal 2008 sostituita dalla Tabella Ateco 2007).

Il meccanismo del reverse charge non si applica ai rapporti tra appaltatore e committente principale, ma solo ai rapporti tra subappaltatore e appaltatore o tra subappaltatori.

Estensione del Campo di Applicazione del Reverse Charge

A partire dal 1° gennaio 2015, la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha apportato significative modifiche al meccanismo del reverse charge ai fini IVA. Con l’introduzione della nuova lett. a-ter, all’art. 17, co. 6, del D.P.R. 633/1972, l’inversione contabile, già applicata nel subappalto edile, è stata estesa anche ai contratti d’appalto relativi a specifiche attività individuate dalla normativa.

Le prestazioni aggiunte dalla Legge 190/2014 sono assoggettate al reverse charge indipendentemente dai soggetti coinvolti, purché il contratto (sia esso d’appalto o d’opera) abbia ad oggetto le suddette attività.

Prestazioni Soggette al Reverse Charge in Edilizia

Per poter individuare correttamente le prestazioni soggette al reverse charge, bisogna far riferimento a quelle che vengono elencate all’art.17, co.6, lett. a-ter, del D.P.R. 633/1972 e vanno desunte dalla classificazione ATECO, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative agli edifici.

  • Pulizia: pulizia generale (non specializzata) di edifici; altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.
  • Demolizione: demolizione.
  • Impianti: installazione di impianti elettrici, elettronici, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, per la distribuzione del gas, di spegnimento antincendio, installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili; lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni; altri lavori di costruzione e installazione (limitatamente alle prestazioni relative ad edifici).
  • Completamento: intonacatura e stuccatura; posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate; posa in opera di infissi, arredi, pareti mobili e simili; rivestimento di pavimenti e di muri; tinteggiatura e posa in opera di vetri; attività non specializzate di lavori edili (muratori); altri lavori di completamento e di finitura degli edifici.

Quando Non si Applica il Reverse Charge in Edilizia

Non tutte le operazioni edili sono soggette al reverse charge. Le principali esclusioni comprendono:

  • fornitura con posa in opera: la fornitura di beni con posa in opera è considerata cessione di beni se la posa non altera la natura del bene e se il costo del bene rappresenta la parte preponderante del costo totale;
  • contratti di appalto diretti: prestazioni rese direttamente nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione non rientrano nel reverse charge;
  • prestazioni intellettuali.

Regime Forfettario e Reverse Charge in Edilizia

Se un contribuente in contabilità semplificata o ordinaria riceve fattura da un forfetario per lavori edili, di pulizia, demolizione, installazione di impianti o completamento di edifici, normalmente soggetti a reverse charge, non dovrà applicare il meccanismo dell’inversione contabile.

Infatti, come chiarito dalla circolare n. 14/E/2015, il regime forfettario prevale sul reverse charge.

Reverse Charge Applicato agli Impianti: Chiarimenti di Prassi

Il reverse charge applicato ai servizi di installazione degli impianti, ma anche ai servizi che riguardano la manutenzione e la riparazione di impianti telefonici e di impianti elettrici. Tutte le info sul reverse charge applicato agli impianti anche in relazione ai chiarimenti di prassi riguardanti l’installazione di impianti negli edifici.

L’art. 17, co. 6, lett. a)-ter del DPR n. 633/72 stabilisce che rientrano nella disciplina del reverse charge i servizi di installazione di impianti relativi a edifici. A chiarire tali dubbi è intervenuta la Circolare n. Per esempio, vi rientrano la attività concernenti la pulizia della caldaia, il controllo fumi, etc. Aspetto importante da chiarire è che il reverse charge trova applicazione anche nel caso in cui la manutenzione dell’impianto venga realizzata da un soggetto diverso rispetto a colui che ha effettuato l’installazione.

Criterio della Funzionalità dell’Impianto all’Edificio

Le attività di installazione elencate dalla Circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015, ai fini dell’applicazione dell’inversione contabile, riguardano impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi.

La Circolare n. 14/E/2015 ha precisato che restano escluse dall’applicazione del reverse charge le forniture di beni con posa in opera. La posa in opera costituisce una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

Da questo ne deriva che, ad esempio, la sostituzione di una caldaia rientri tra le cessioni di beni con posa in opera, in quanto l’acquisto del bene e la sua installazione, diventano due operazioni inscindibili.

Esclusione dell’Applicazione del Reverse Charge

La circolare n. L’installazione degli impianti funzionale allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato. L’IVA va applicata secondo le modalità ordinarie.

Allacciamento e di attivazione dei servizi di erogazione di gas, energia elettrica e acqua. L’IVA si applica anche in questo caso con le modalità ordinarie.

Impianti posti in parti interne ed in parti esterne dell’edificio. In tal caso troverà applicazione il reverse charge, qualora l’installazione di un impianto risulti funzionale o servente all’edificio. Ciò anche se una parte dell’impianto risulta fuori dall’edificio.

Tabella: Codici ATECO e Reverse Charge

Codice ATECO Descrizione Soggetto a Reverse Charge
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
43.11.00 Demolizione
81.21.00 pulizia generale (non specializzata) di edifici sia interna che esterna

La tabella Ateco 2007 serve, quindi, per individuare le prestazioni da assoggettare a reverse charge e non i codici attività dei prestatori ai quali, tra l’altro, non è nemmeno richiesto di appartenere al settore edile.

Problematiche e Soluzioni

Può accadere che un unico contratto abbia per oggetto sia prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’inversione contabile, sia prestazioni escluse. Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate 14/E/2015 in questo caso occorre procedere scomponendo le varie operazioni.

Vi sono casi in cui però non è possibile procedere alla scomposizione e quindi all’applicazione del regime di reverse charge: per esempio in presenza di un unico contratto d’appalto relativo alla costruzione, il restauro o ristrutturazione di un edificio. L’Agenzia in questo caso per motivi di semplificazione richiede che sia applicato il regime ordinario.

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