I requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro sono disciplinati dal Titolo II e Allegato IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) nonché dai singoli regolamenti d’igiene emanati a livello regionale/comunale. Per essere destinati allo svolgimento di attività di lavoro i locali devono rispettare una serie di requisiti igienico sanitari variabili in funzione dell’attività svolta.

L’Allegato IV dell’art. 63 Testo Unico sulla sicurezza stabilisce i requisiti igienico sanitari che un luogo di lavoro deve possedere.

Requisiti Igienico-Sanitari Generali dei Luoghi di Lavoro

In sintesi, i requisiti principali sono i seguenti:

  • StabilitĂ  e soliditĂ : Gli edifici devono essere stabili e solidi, adeguati al tipo di impiego e alle caratteristiche ambientali.
  • Altezza, cubatura e superficie: Per aziende industriali con piĂą di cinque lavoratori, l'altezza netta deve essere non inferiore a 3 m, la cubatura non inferiore a 10 mÂł per lavoratore, e ogni lavoratore deve disporre di almeno 2 m² di superficie.
  • Pavimenti, muri, soffitti: Le superfici devono essere pulibili e detersibili per garantire l'igiene. I pavimenti devono essere fissi, stabili, antisdrucciolevoli ed esenti da pericoli.
  • Finestre e lucernari: Devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati in sicurezza.
  • Vie di circolazione: Devono essere situate e calcolate per un utilizzo sicuro da parte di pedoni e veicoli, senza rischi per i lavoratori.
  • Vie e uscite di emergenza: Devono consentire un rapido raggiungimento di un luogo sicuro, con numero, distribuzione e dimensioni adeguate.
  • Porte e portoni: Devono permettere una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro.
  • Scale: Devono essere costruite e mantenute per resistere ai carichi massimi, con gradini adeguati.
  • Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni: Devono essere protetti dalla caduta di materiali e adeguatamente illuminati.
  • Microclima: Deve essere assicurata la salubritĂ  dell’aria, con controlli e manutenzione degli impianti di aerazione.
  • Illuminazione: Deve essere sufficiente, sia naturale che artificiale, per garantire sicurezza e benessere.
  • Locali di riposo e refezione: Devono essere facilmente accessibili, ben illuminati, aerati e riscaldati, con arredi adeguati.
  • Spogliatoi e armadi per il vestiario: Devono essere disponibili quando necessari, sufficientemente capienti, aerati, illuminati, riscaldati e distinti per sesso.
  • Servizi igienico assistenziali: Acqua potabile, lavabi con acqua corrente calda (se necessario) e mezzi detergenti devono essere disponibili. Devono essere messe a disposizione dei lavoratori docce sufficienti ed appropriate quando il tipo di attivitĂ  o la salubritĂ  lo esigono. Tali ambienti devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia a cura del datore di lavoro.
  • Dormitori: Devono possedere i requisiti di abitabilitĂ  e l’arredamento necessario.

Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti previsti dall’Allegato IV dell’art. 63 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

Requisiti Igienico-Sanitari per Disabili

L’art. 63 del Testo Unico sulla sicurezza stabilisce che i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto di eventuali lavoratori disabili, in particolare per porte, vie di circolazione, ascensori, scale, docce, gabinetti e posti di lavoro. Queste misure non sono obbligatorie per i luoghi di lavoro utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma devono comunque garantire mobilità e utilizzo dei servizi sanitari e di igiene personale da parte delle persone disabili.

Requisiti Igienico-Sanitari Specifici per AttivitĂ  Commerciali

Ogni luogo di lavoro richiede requisiti specifici variabili a seconda del tipo di attività svolta, come centro estetico, ristorante, pub, ecc. I requisiti igienico sanitari generali che un luogo di lavoro deve possedere sono quelli riportati nell’art. 63 del Testo Unico della Sicurezza.

Sanzioni per il Datore di Lavoro e il Dirigente

L’art. 64 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro e il dirigente di provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti definiti dall’art. 63. La pena prevista è “l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro”.

FAQ sui Requisiti dei Luoghi di Lavoro

Di seguito si riportano le domande e le risposte più frequenti sui requisiti dei luoghi di lavoro. Le indicazioni riportate nelle risposte seguono le prescrizioni dell’Allegato IV dell’art. 63 del Testo Unico della Sicurezza.

  • Quali sono considerati luoghi di lavoro? Per luogo di lavoro s’intende qualunque spazio in cui vengano svolte delle mansioni su richiesta del datore di lavoro.
  • Quale deve essere la superficie a disposizione per ogni lavoratore? Ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 m². I valori relativi si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
  • Che caratteristiche devono avere i pavimenti in un ambiente di lavoro? I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonchĂ© esenti da protuberanze, cavitĂ  o piani inclinati pericolosi.
  • Quanti servizi igienici devono essere presenti in un ambiente di lavoro? Deve essere previsto almeno un servizio igienico (wc e lavamani) ogni 10 dipendenti, comprensivi del titolare e/o dei soci. Oltre i 10 dipendenti i servizi igienici devono essere divisi per sesso.
  • Come devono essere gli spogliatoi? Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.
  • Quante docce per i lavoratori? Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un’utilizzazione separata degli stessi. Il numero minimo di docce nel caso di cantieri è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

Requisiti Igienico-Sanitari delle Abitazioni

I requisiti igienico-sanitari sono stati creati per garantire condizioni adeguate di salute e benessere nelle abitazioni. Servono a definire standard minimi che gli edifici devono rispettare per essere considerati abitabili e per attestare l’agibilità.

Per essere considerata abitabile, un’abitazione deve rispettare i seguenti requisiti:

  • Un’altezza minima dei locali interna non inferiore a 2,70 m, fino al limite massimo di 2,40.
  • Un altezza minima di 2,40 m per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 slm è consentita una riduzione dell’altezza minima a 2,55 m.
  • Una superficie minima abitabile per ogni abitante di 14 m² per i primi 4 abitanti, e di m² 10, per ciascuno dei successivi.
  • La stanza da letto con superficie di almeno 9 m² se per una persona e 14 m² se per due persone.
  • La stanza di soggiorno di almeno 14 m².
  • Le stanze da letto, soggiorno e cucina dotate di finestra apribile.
  • Almeno un bagno comprensivo di tutti i pezzi igienici, vale a dire vaso, bidet, lavabo, vasca o doccia.
  • Le camere, cucina e soggiorno dotate di adeguata illuminazione ed aerazione naturale con superfici pari ad almeno 1/8 della superficie di pavimento della stanza.
  • L’impianto di riscaldamento idoneo a mantenere una temperatura interna compresa tra i 18 °C ed i 20 °C.

Ogni singolo comune può fissare nel proprio regolamento edilizio dei requisiti più restrittivi.

Servizi Igienici in Esercizi Commerciali: Bar, Ristoranti e Pizzerie

Gli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti e pizzerie, sono tenuti per legge a fornire servizi igienici adeguati ai propri clienti. Nello specifico, per i locali come bar, ristoranti e pizzerie in cui è prevista la consumazione sul posto, è obbligatorio avere bagni disponibili per i clienti. Questi servizi devono essere distinti per sesso, prevedendo almeno un bagno per uomini e uno per donne. Inoltre, deve essere presente un bagno accessibile ai disabili, che può essere integrato con uno dei bagni esistenti.

Tuttavia, l'obbligo di fornire servizi igienici non si applica a tutti i tipi di locali. Ad esempio, le pizzerie d'asporto e le gelaterie, dove i clienti consumano immediatamente i prodotti o optano per l'asporto, non sono tenute a fornire servizi igienici a meno che non prevedano anche un servizio ai tavoli.

Altezza e Superficie Minima degli Alloggi

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.

Impianto di Riscaldamento e Temperatura degli Alloggi

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18 °C ed i 20 °C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Illuminazione e Ventilazione degli Alloggi

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vaniscala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrĂ  essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E’ comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Protezione Acustica degli Alloggi

I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

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