Quando si vive in affitto, la gestione delle spese di manutenzione dell’immobile può sollevare dubbi, soprattutto riguardo agli interventi sugli impianti idraulici. A chi spetta pagare l’idraulico? La risposta dipende dalla distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria, come stabilito dal Codice Civile e da eventuali clausole contrattuali.

Chi Paga l’Idraulico in Affitto: Conduttore o Locatore?

Secondo le norme generali, il proprietario è responsabile della manutenzione straordinaria, come la sostituzione delle tubature, la riparazione di infiltrazioni o il rifacimento dell’impianto idrico. L’inquilino, invece, deve occuparsi della manutenzione ordinaria, che include piccoli interventi come la sostituzione di guarnizioni o la pulizia degli scarichi.

L’articolo 1576 del Codice Civile chiarisce che il locatore è obbligato a consegnare un immobile in buono stato e a occuparsi degli interventi che aumentano o preservano il valore strutturale della casa. Al contrario, l’inquilino deve mantenere l’appartamento in condizioni adeguate e affrontare le spese minori per l’uso quotidiano.

Se il problema emerge poco dopo l’inizio della locazione, come una perdita dal lavandino, spetta al proprietario intervenire, poiché l’immobile potrebbe non essere stato consegnato in condizioni ottimali. Tuttavia, se il guasto si verifica nel tempo o è causato da un uso scorretto, la spesa è generalmente a carico dell’affittuario.

Cosa Prevede il Contratto d’Affitto

I contratti di affitto possono includere clausole che dettagliano ulteriormente le responsabilità. Ad esempio, è possibile specificare che l’inquilino si occupi della pulizia degli scarichi, mentre il proprietario gestisce la sostituzione delle tubature principali.

In alcune città, come Milano, gli usi locali prevedono che interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento siano a carico dell’inquilino. Per questo motivo, è fondamentale leggere attentamente il contratto prima di firmare, per evitare spiacevoli sorprese.

La Sentenza della Cassazione sulla Ripartizione dell’Idraulico

Anche la Corte di Cassazione ha affrontato la questione, stabilendo che il proprietario deve sostenere i costi per guasti agli impianti interni, come tubature murate o condutture principali, a meno che il danno non sia causato dall’inquilino.

Per le parti esterne degli impianti, come rubinetterie o tubi flessibili, la responsabilità ricade sull’affittuario, purché non si tratti di difetti preesistenti. Se il problema si manifesta entro pochi giorni dalla locazione, l’onere può spostarsi sul proprietario.

Esempi Pratici

In caso di danni come un rubinetto rotto, lo sciacquone malfunzionante o la sostituzione del box doccia, la responsabilità dipende dalla natura del guasto. Se rientra nella manutenzione ordinaria, paga l’inquilino; per danni strutturali o causati da usura del tempo, interviene il proprietario.

Quando si tratta di ostruzioni o rotture di tubature principali, la spesa è solitamente a carico del locatore, a meno che il danno non sia attribuibile a un uso improprio da parte dell’affittuario. Altro dubbio molto frequente riguarda invece le spese per lo spurgo della fogna, in questo caso la legge prevede che, di norma, a pagare sia il proprietario.

Quando si verifica un guasto improvviso al lavandino in una casa data in affitto, come ad esempio la rottura o lo scoppio che provoca perdite d’acqua, nasce sempre il dubbio su chi debba realmente sostenere la spesa dell’idraulico: il locatore (proprietario) o il conduttore (inquilino). La risposta viene regolata dalla legge italiana sul tema delle locazioni civili e trova nel Codice Civile, nella manutenzione ordinaria e straordinaria, il suo riferimento fondamentale.

Distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria

Secondo quanto previsto dalla disciplina italiana, la manutenzione ordinaria è a carico dell’inquilino, mentre la manutenzione straordinaria compete al proprietario dell’immobile. Questa distinzione, tuttavia, può generare incertezza in casi pratici come quelli di un lavandino che scoppia o si rompe improvvisamente.

  • Manutenzione ordinaria: comprende tutte le piccole riparazioni e gli interventi richiesti dall’uso quotidiano o dal normale deterioramento delle cose (es. sostituzione di guarnizioni, piccoli raccordi, sifoni, flessibili).
  • Manutenzione straordinaria: riguarda invece ogni intervento strutturale, migliorie importanti o sostituzioni a seguito di vetustà (invecchiamento) o guasti strutturali che non dipendono dall’uso normale da parte dell’inquilino.

Secondo la legge (art. 1576 Codice Civile), “il locatore deve eseguire durante la locazione tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore”. Questo principio è stato più volte ribadito anche dalla Corte di Cassazione, che riconosce come siano del proprietario tutte le spese che riguardano l’integrità dell’impianto idraulico interno alle mura della casa, mentre le piccole riparazioni ricadono sull’inquilino.

Se il guasto è dovuto a imperfezioni originarie dell’impianto, a materiali difettosi o a usura non imputabile all’inquilino (ad esempio vecchie tubature che cedono o un sifone che esplode per pressione eccessiva non legata all’utilizzo), la responsabilità e quindi la spesa per chiamare l’idraulico gravano sul locatore. Se invece si tratta di un intervento legato a uso scorretto da parte dell’inquilino (ad esempio oggetti gettati nello scarico o sostanze che causano l’otturazione), la spesa spetta al conduttore.

Responsabilità specifiche secondo la normativa

Il Codice Civile stabilisce dunque la regola della ripartizione dei costi sulla base della tipologia di danno. Le cause più comuni che determinano l’attribuzione della spesa all’inquilino includono:

  • L’ostruzione del lavandino per errata gestione dello scarico
  • La rottura di componenti usurabili come guarnizioni o flessibili

Sono tipicamente invece a carico del proprietario:

  • Le perdite o gli scoppi dovuti a malfunzionamenti dell’impianto interno ai muri
  • Danni strutturali all’impianto causati dalla vetustà o difetti di fabbrica

Va evidenziato che, come affermato dalla Cassazione, «non ricadono sull’inquilino le spese per la riparazione degli impianti interni all’appartamento», cioè delle tubazioni nei muri o delle condutture strutturali.

Clausole contrattuali e accordi privati

Nonostante il dettato normativo, talvolta i contratti di locazione possono prevedere una diversa distribuzione delle spese, purché non si esentino il locatore dalle grandi riparazioni o dagli obblighi previsti dalla legge. Per questa ragione, è sempre importante leggere attentamente tutte le clausole del proprio contratto.

Cosa fare in caso di scoppio del lavandino

Nel momento in cui si verifica un danno improvviso come lo scoppio del lavandino, è fondamentale seguire queste indicazioni:

  1. Documentare il danno con foto e comunicazioni scritte sia all’idraulico sia al proprietario/agenzia.
  2. Avvisare tempestivamente il proprietario se appare evidente che il danno dipende dall’impianto reale e non da un uso scorretto del conduttore.
  3. Attendere conferma del responsabile prima di ordinare interventi molto invasivi: se si tratta chiaramente di piccola manutenzione (es. sostituzione di flessibili o sifoni), l’inquilino può agire autonomamente, ma in presenza di danni strutturali è sempre meglio coinvolgere il locatore.
  4. Richiedere e conservare la fattura dell’idraulico, specificando nella causale la natura tecnica del guasto, utile poi per l’eventuale rimborso.

Un aspetto da non trascurare è che, qualora il guasto abbia provocato danni a persone o cose (ad esempio infiltrazioni nell’appartamento sottostante), la responsabilità civile e il relativo risarcimento restano generalmente in capo al proprietario, qualora si accerti che la causa sia legata a un difetto dell’impianto, non alla negligenza dell’inquilino. La corretta documentazione degli accadimenti permette di tutelare i propri diritti, sia che si stia dalla parte dell’inquilino, sia che si rappresenti il locatore.

Esempi pratici e casi particolari

Per chiarire ulteriormente:

  • Se si rompe solo il flessibile esterno del lavandino (quella tubazione mobile che collega il rubinetto), la spesa è quasi sempre a carico dell’inquilino, essendo considerata manutenzione ordinaria.
  • Se invece “scoppia” una tubatura rugginosa all’interno della parete e si verificano danni da allagamento, toccherà al proprietario chiamare e pagare l’idraulico.
  • Quando il problema nasce dall’uso incoerente (ad esempio detersivi corrosivi in quantità eccessive o getto di sostanze solide che ostruiscono lo scarico), la responsabilità e il costo dell’idraulico ricadono sull’inquilino.

In conclusione, la legge italiana prevede che, salvo specifiche eccezioni contrattuali, le spese per la riparazione di guasti strutturali all’impianto idraulico siano a carico del locatore, mentre le piccole manutenzioni legate all’uso normale, come la sostituzione del flessibile o la cura degli scarichi, spettano all’inquilino.

Tabella riassuntiva: Ripartizione delle spese idrauliche

Tipo di Intervento Responsabilità
Sostituzione tubature principali Proprietario
Riparazione infiltrazioni strutturali Proprietario
Pulizia scarichi Inquilino
Sostituzione guarnizioni Inquilino
Riparazione rubinetto rotto (uso normale) Inquilino
Riparazione rubinetto rotto (vetustà) Proprietario
Spurgo fogna Proprietario

Ci sono due norme che, più di altre in materia, devono essere tenute nella debita considerazione.

La prima è l'art. 1576 del codice civile che recita:

Il locatore deve eseguire, durante la locazione , tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

Il secondo articolo è l'art. 1609 c.c., a mente del quale:

Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'articolo 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.

Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.

Così, ad esempio, ai sensi dell'art. 20 della Raccolta provinciale degli usi del Comune di Milano:

Sono considerate riparazioni di ordinaria manutenzione, a carico del conduttore, quelle inerenti agli impianti idraulici, elettrici, sanitari, di riscaldamento, di produzione dell'acqua calda, di autoclave autonoma, di funzionamento degli ascensori, di condizionamento, di dolcificazione delle acque esistenti all'atto della stipulazione del contratto, quelle inoltre necessarie per il funzionamento delle tapparelle o persiane e in particolare, nelle locazioni di negozi o box, delle serrande. In questo contesto, quindi, per rispondere alla domanda posta in principio, è necessario comprendere di che tipo di rottura e quindi di che riparazione si tratta.

Ci aiuta a farlo una sentenza resa dalla Corte di Cassazione, nel 2011, che, in tema di oneri di mantenimento della cosa locata in buono stato, ha statuito che non rientrano tra le riparazioni a carico dell'inquilino a norma dell'art. 1609 c.c. quelle relative agli impianti interni della struttura del fabbricato (elettrico, idrico, termico) per l'erogazione dei servizi indispensabili al godimento dell'immobile, atteso che, mancando un contatto diretto del conduttore con detti impianti, gli eventuali guasti manifestatisi improvvisamente e non dipendenti da colpa dell'inquilino per un uso anormale della cosa locata, devono essere imputati a caso fortuito o vetustà, e pertanto le spese delle relative riparazioni gravano sul locatore che, ai sensi dell'art. 1575 c.c., comma 2 deve tenere costantemente l'immobile in stato da servire all'uso convenuto (Cass. n. 271/89) (Cass. 28 novembre 2007 n.

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