La Normativa Italiana sui Servizi Igienici è regolata dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 e successive modifiche e integrazioni. Tale normativa stabilisce i criteri tecnici per la progettazione, l’installazione e la manutenzione dei servizi igienici, sia in ambienti pubblici sia privati. L’obiettivo è quello di garantire un livello adeguato di igiene e comfort per gli utenti.
Inoltre, devono essere garantiti una sufficiente privacy e la separazione tra i servizi igienici destinati agli uomini e quelli per le donne.
Servizi Igienici nei Locali di Somministrazione
La gestione di un bar, ristorante o qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande comporta il rispetto di specifiche normative igienico-sanitarie. Tra queste, un aspetto fondamentale è l’obbligo di dotare il locale di adeguati servizi igienici per clienti e personale. Ma quali sono i requisiti previsti dalla legge?
L’obbligo di fornire servizi igienici in locali di somministrazione, come bar, ristoranti e pizzerie, è previsto dal Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie). Il Regolamento di Igiene dei vari comuni specifica le condizioni necessarie per l’installazione e la manutenzione dei bagni, rendendo obbligatorio il loro utilizzo nei locali in cui è prevista una sosta prolungata dei clienti, come nei casi di servizio ai tavoli.
Il numero di servizi igienici obbligatori per un’attività di somministrazione dipende dal numero di posti a sedere. Questo tipo di regolamentazione è generalmente gestito a livello comunale o regionale, e può variare in base ai regolamenti urbanistici e sanitari locali.
Nello specifico, per i locali come bar, ristoranti e pizzerie in cui è prevista la consumazione sul posto, è obbligatorio avere bagni disponibili per i clienti. Questi servizi devono essere distinti per sesso, prevedendo almeno un bagno per uomini e uno per donne. Inoltre, deve essere presente un bagno accessibile ai disabili, che può essere integrato con uno dei bagni esistenti.
Tuttavia, l'obbligo di fornire servizi igienici non si applica a tutti i tipi di locali. Ad esempio, le pizzerie d'asporto e le gelaterie, dove i clienti consumano immediatamente i prodotti o optano per l'asporto, non sono tenute a fornire servizi igienici a meno che non prevedano anche un servizio ai tavoli.
Accesso ai Servizi Igienici: Clienti vs. Non Clienti
A riguardo, va ricordato che i Pubblici Esercizi hanno l’obbligo di fornire l’accesso ai servizi igienici solamente ai propri clienti. Di converso, allo stato, non sussistono fonti normative di rango nazionale prescriventi l’obbligatorietà per i Pubblici Esercizi di mettere a disposizione dei non clienti i servizi igienici.
La possibilità di usare il bagno di un locale pubblico, anche nel caso in cui non si effettui alcuna consumazione, resta però il tema cruciale che ha coinvolto persino il legislatore .
È possibile usufruire del bagno di un locale senza consumare? La risposta breve è no: di norma il bagno nei locali pubblici è riservato a chi consuma nel locale stesso e quindi ne diventa cliente. Ma anche se questa risposta potrebbe risultare scontata per molte persone, la questione è stata oggetto di diversi dibattiti.
Lo ha chiarito la sentenza del TAR Toscana, n. 691 del 18/2/2010, risultato di un ricorso contro la Delibera del Consiglio Comunale di Firenze, n.69 del 24 luglio 2007, che all’art. 29, comma 3, imponeva ai locali pubblici di garantire l’uso a titolo gratuito del bagno “a chiunque ne facesse richiesta”.
La sentenza del TAR Toscana afferma che “l’eccessiva gravosità economica” dell’obbligo di fornire gratuitamente l’uso del bagno potrebbe comportare una limitazione della libertà di iniziativa economica, in violazione dell’art. 41 Cost. La prova di questa gravosità, indica la sentenza, “si coglie agevolmente nel fatto che l’erogazione dello stesso servizio da parte del Comune (tramite la predisposizione di bagni pubblici) è onerosa e non gratuita” e che quindi “il Comune di Firenze pretende di imporre ai privati di rendere a titolo gratuito una prestazione che, allorché venga resa dal Comune medesimo, è, invece, a titolo oneroso”.
Questo riguarda tutti gli esercizi con un’attività di somministrazione di alimenti e bevande che prevedono una sosta da parte di chi consuma, come bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, self service, fast food, birrerie, pub, enoteche e simili.
Il fatto che i locali pubblici debbano avere un bagno, però, non significa che chiunque abbia diritto ad usufruirne. La normativa di riferimento è il Tulps, Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza, che nell’art. 187 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. stabilisce, infatti, che gli esercenti non possono senza un legittimo motivo rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo. A fronte del prezzo pagato, l'utilizzazione del bagno del locale non può essere negata.
Per essere considerati clienti paganti non esiste un importo minimo: anche acquistando il prodotto con il prezzo più basso, la persona diventa cliente pagante del locale e in quanto tale ha il diritto di usufruire del bagno. Secondo il Tulps questo è possibile solo in caso ci sia un “giustificato motivo”.
Sanzioni e Controlli
Chi possiede un esercizio di somministrazione e non ha un bagno a norma e funzionante è sanzionabile. Il consumatore o la consumatrice a cui è impedito l’uso del bagno perché non presente o perché inagibile può chiamare la polizia municipale per una verifica.
Le autorità sanitarie locali sono preposte al controllo del rispetto della normativa sui servizi igienici. In caso di non conformità, possono essere applicate sanzioni amministrative che vanno da multe pecuniarie alla chiusura temporanea o definitiva del locale.
Ad esempio il Comune di Parma, con il Regolamento per la Convivenza approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. Tuttavia, salvo diversa indicazione del singolo regolamento comunale, i bagni dei locali pubblici sono riservati ai clienti.
Servizi Igienici per Disabili
Un altro aspetto fondamentale della normativa sui servizi igienici nei locali pubblici riguarda l’accessibilità per le persone con disabilità. In questo contesto, il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, stabilisce le prescrizioni tecniche necessarie per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e pubblici, inclusi i servizi igienici.
Secondo il D.M. 236/1989, i servizi igienici devono essere progettati in modo da consentire l’utilizzo da parte di persone con ridotta capacità motoria o sensoriale. Questo significa che devono essere presenti spazi di manovra adeguati per le sedie a rotelle, maniglioni di sostegno, sanitari ad altezze appropriate e sistemi di allarme in caso di emergenza.
La normativa prevede specifiche disposizioni per garantire l’accessibilità e l’uso dei servizi igienici da parte di persone con disabilità o anziane. Questo include il rispetto di determinate dimensioni e caratteristiche tecniche, quali maniglioni di sostegno, spazi di manovra per sedie a rotelle, altezze adeguate di lavabi e sanitari, e sistemi di allarme in caso di emergenza.
Il bagno accessibile ai disabili è obbligatorio solo negli edifici pubblici o negli esercizi commerciali come bar e ristoranti. Tuttavia, chi abita con un parente anziano o invalido dovrebbe dotarsi di bagni per disabili in casa perché oltre a facilitare la cura della persona ne garantisce anche la sicurezza. Molti si spaventano quando pensano a un intervento di questo tipo, in realtà bastano alcuni accorgimenti per trasformare un servizio igienico di adeguate dimensioni in un bagno accessibile anche ai disabili in sedia a rotelle, senza la necessità di acquistare sanitari speciali o stravolgere radicalmente il bagno di casa propria.
Requisiti e Standard Minimi
Per garantire un servizio igienico efficace, i bagni pubblici devono essere dotati di alcuni accessori fondamentali. Innanzitutto, è necessario che ci sia un lavabo con acqua corrente, sapone liquido e asciugamani monouso o un asciugamani elettrico. Inoltre, non può mancare un WC dotato di tavoletta e carta igienica, possibilmente in dispenser per evitare sprechi e garantire maggiore igiene. La presenza di un bidet non è obbligatoria, ma è sicuramente apprezzata, soprattutto in contesti come alberghi o ristoranti di un certo livello. Allo stesso modo, è consigliabile che ci sia uno specchio, soprattutto nei bagni femminili, e un porta asciugamani per coloro che utilizzano asciugamani personali.
Secondo quanto stabilito come standard minimo (classificato al livello 1 dalla Variante V3 alla norma CEI 64-8) per il bagno devono essere previsti almeno 2 punti presa e 2 punti luce.
Per quanto riguarda la sicurezza contro i contatti elettrici (diretti e indiretti), i bagni e tutti i locali che contengono docce devono essere classificati come luoghi a rischio aumentato, e in base a questa classificazione andranno adottate misure particolari per tutelare le persone.
Normative Locali e Deroghe
In alcune situazioni, come nei centri storici o in edifici vincolati da un punto di vista architettonico, la normativa può prevedere delle deroghe per l’installazione dei servizi igienici. Sebbene esistano delle norme nazionali di riferimento, come il Regio Decreto 1265/1934 e il D.M. 236/1989, è fondamentale verificare sempre con il Comune o l’ASL di competenza le specifiche normative locali che possono introdurre variazioni o deroghe.
È bene precisare, tuttavia, che a livello locale potrebbero esser previste delle normative non in linea con quanto prescritto dalla sentenza n. il Regolamento Edilizio del Comune in cui si trova l’abitazione.
Se invece vi interessa conoscere le misure che il vostro bagno deve avere per essere considerato a norma, dovrete consultare il Regolamento Edilizio del Comune in cui si trova la vostra abitazione.
Ristrutturazione e Prescrizioni
Se decido di ristrutturare il bagno, devo sempre rispettare tutte le prescrizioni citate prima? Esistono prescrizioni anche per i materiali di rivestimento di soffitti e pavimenti?
Come abbiamo detto in precedenza, la normativa nazionale stabilisce che almeno una stanza da bagno all’interno dell’abitazione deve contenere tutti i sanitari (vaso/wc, bidet, vasca da bagno o doccia e mobile bagno o lavabo), non solo le normative prevedono anche prescrizioni specifiche riguardanti la disposizione dei sanitari e la distanza che separa questi elementi. Le disposizioni prevedono che i sanitari siano disposti su due lati lasciando però un passaggio di minimo 55 centimetri tra i sanitari disposti sui due lati del bagno.
Anche per quanto riguarda le finestre esistono precise disposizioni da seguire: in un appartamento di piccole dimensioni (fino a circa 70 metri quadri) è possibile che il bagno non abbia finestre, in questo caso deve però essere munito di aerazione meccanica. Invece, in appartamento di dimensioni maggiori, il bagno deve avere tassativamente illuminazione e aerazione diretta.
In realtà la legge nazionale non specifica una superficie minima o massima per la stanza da bagno, mentre ne fissa l’altezza minima prevista che è di 2 metri e 40 cm.
Gestione dei Rifiuti e Pulizia
Ogni azienda è tenuta a gestire i rifiuti prodotti nei servizi igienici in maniera responsabile, seguendo le normative vigenti in materia di smaltimento e riciclaggio. È necessario disporre di appositi contenitori per la raccolta differenziata, e assicurarsi che i rifiuti siano conferiti in maniera corretta.
Per garantire un alto livello di igiene, la normativa impone che i servizi igienici siano puliti con regolarità e che vengano effettuate manutenzioni periodiche delle attrezzature. In particolare, devono essere previsti protocolli di pulizia giornaliera e la sostituzione di materiali consumabili, come sapone e carta igienica.
Accessibilità nei Luoghi di Lavoro
I servizi igienici aziendali devono essere facilmente accessibili a tutti i lavoratori, anche a quelli con disabilità. Devono essere situati in prossimità dei luoghi di lavoro e segnalati in modo chiaro.
Le dimensioni dei servizi igienici aziendali devono essere proporzionate al numero di lavoratori che ne faranno uso. La legge prevede almeno un gabinetto ogni 15 lavoratori maschi e uno ogni 10 lavoratrici femmine. Per le docce, il rapporto è di una ogni 10 lavoratori.
La normativa sui servizi igienici è soggetta a continui aggiornamenti per adeguarsi alle nuove esigenze e agli standard internazionali.
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