Devi progettare un bagno per disabili? Vuoi sapere quali sono le misure e le norme da rispettare? Ti spiego tutto quello che è utile sapere per progettare un bagno per disabili e ti fornisco anche un modello 3D completo di arredi.

Bagno Disabili: Progettazione e Normativa

Il bagno per disabili è un ambiente pensato e progettato per consentire a persone con disabilità motorie o sensoriali di utilizzare i servizi igienici in modo sicuro e autonomo. Garantire l’accessibilità ai servizi igienici è un elemento essenziale per la piena inclusione delle persone con disabilità o mobilità ridotta. Il bagno per disabili rappresenta uno degli spazi più critici da rendere fruibile, poiché coinvolge aspetti legati alla sicurezza, all’autonomia personale e al rispetto della dignità dell’individuo.

Favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e nelle zone a essi connesse è uno dei temi più sentiti da parte di tutta la società. Questo aspetto va considerato, infatti, durante i processi di progettazione, costruzione o ristrutturazione, per elaborare delle soluzioni concrete che garantiscano i principi di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli spazi, come previsto dalla legge. I servizi igienici pubblici o privati, spesso rivelano notevoli impedimenti per le persone con ridotta mobilità.

Per assicurare che questi spazi ambienti indispensabili siano fruibili per tutti in completa autonomia e sicurezza, la normativa sui bagni per persone disabili ne definisce le dimensioni minime e una serie di altri requisiti. Il bagno per persone diversamente abili deve essere accessibile anche a persone anziane o con difficoltà temporanee di movimento, come ad esempio donne in gravidanza o soggetti con lesioni.

Normativa di Riferimento

La prima cosa da fare, per progettare un bagno per diversamente abili, è consultare la normativa vigente in materia. La normativa sui bagni per disabili, in Italia, è costituita da un D.P.R. e soprattutto, dal Decreto Ministeriale che la attua, nonché dalla circolare emanata subito dopo dal medesimo ministero. Nello specifico, ci riferiamo a:

  • legge 13/89 - disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
  • Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 - Ministero Lavori Pubblici - Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13;
  • D.M. n. 236/89 - prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • D.P.R. 503/96 - regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
  • D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (che abroga il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384) - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
  • Decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;
  • Circolare ministeriale n. 30/09/2022

Oltre alle norme specifiche, occorre comunque sempre tener conto anche nei piani comunali e delle disposizioni dell’ASL, soprattutto nei casi in cui il bagno è riferito ad un locale aperto al pubblico. Precisiamo subito che la normativa non richiede un bagno riservato, ad uso esclusivo delle persone con disabilità. Il bagno accessibile non deve essere un bagno ‘speciale’ utilizzato dai disabili, ma un bagno utilizzabile “anche” da chi ha maggiori difficoltà o particolari esigenze. Quando possibile, dove è prevista la divisione per sessi, è bene che ce ne sia uno accessibile sia per gli uomini che per le donne.

Inoltre, la norma non definisce delle dimensioni minime che il bagno deve rispettare, piuttosto fornisce delle distanze e degli spazi di manovra da osservare per consentire la piena fruizione del bagno, anche per chi accede ai servizi con una carrozzella. Tutte le specifiche funzionali e dimensionali dettate dalla normativa dei bagni per persone disabili sono approfondite nell’Art. 8.1.6.

I concetti chiave di questo decreto sono il rispetto dei requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici e delle zone a essi pertinenti. La progettazione di bagni accessibili per persone con disabilità deve rispondere a precise normative che garantiscano sicurezza, autonomia e comodità. Tuttavia, le specifiche tecniche e i requisiti variano significativamente a seconda che si tratti di spazi pubblici o abitazioni private.

Mentre negli edifici pubblici l’accessibilità deve rispondere a standard rigorosi e obbligatori per garantire l’inclusività a una vasta gamma di utenti, nelle abitazioni private c’è una maggiore flessibilità, pur mantenendo l’obiettivo di favorire la fruibilità e l’autonomia nel lungo periodo. Nelle abitazioni private, la normativa consente una maggiore flessibilità progettuale, pur nel rispetto dei principi di accessibilità.

Il DM 236/89 resta comunque il riferimento normativo anche in ambito domestico, con l’obiettivo di favorire ambienti che possano essere facilmente adattati nel tempo alle esigenze della persona. Le dimensioni minime del bagno possono risultare meno vincolanti rispetto a quelle richieste negli spazi pubblici, ma è fondamentale prevedere già in fase di progetto o ristrutturazione alcune predisposizioni strategiche. Tra queste rientrano il posizionamento corretto dei sanitari, l’eventuale rinforzo delle pareti per l’installazione futura di maniglioni di sostegno, l’altezza adeguata del lavabo e lo spazio di manovra per una carrozzina.

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, come uffici, scuole, locali commerciali o strutture sanitarie, le norme sull’accessibilità sono più restrittive rispetto a quelle previste per gli ambienti privati. Oltre al DM 236/89, si applicano il D.P.R. In questi contesti è obbligatorio garantire spazi di manovra sufficienti per le persone in carrozzina, così da consentire movimenti agevoli e sicuri all’interno del bagno. Fondamentale anche l’adozione di porte scorrevoli o con apertura verso l’esterno, una misura pensata per facilitare l’ingresso e permettere un rapido intervento in caso di emergenza.

Elementi Essenziali di un Bagno per Disabili

Gli elementi necessari per progettare correttamente un ‘bagno tipo‘ per disabili sono:

  • wc;
  • corrimani orizzontale;
  • porta con anta scorrevole o con apertura a libro;
  • segnaletica situata sulla porta (lato esterno);
  • appoggio ribaltabile;
  • lavabo con installazione ad altezza max 80 cm dal pavimento, sifone da incasso, tubo di scarico flessibile e rubinetteria con leva;
  • specchio con installazione ad altezza compresa tra 90 e 180 cm da terra.

Dimensioni Minime del Bagno per Disabili

Sebbene non ci sia una vera e propria normativa che definisca con precisione le dimensioni minime di un bagno per disabili, i vincoli progettuali impongono una misura minima di 180cm x 180cm. La conformazione del bagno può assumere diversi aspetti, ma il più funzionale e rispondente alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche nei locali pubblici è quello a pianta quadrata o comunque non molto allungata.

Per un bagno con sviluppo a pianta regolare è indispensabile che i servizi siano distanziati tra loro in maniera opportuna, di circa 80 cm quando posti l’uno dinanzi all’altro. Generalmente la pianta è a forma quadrata: 200 cm x 200 cm sarebbe la misura ideale, ma possono essere previste dimensioni minori purché sia garantita la manovrabilità di una carrozzina.

Le dimensioni minime del bagno per disabili devono garantire sufficiente spazio di manovra per chi utilizza una sedia a rotelle. Le misure e le dimensioni dei bagni per disabili previste dalla legge sono di almeno 180×180 centimetri. In più, è opportuno considerare lo spazio di manovra in sedia a rotelle all’interno e fuori dal locale del bagno.

Spazio di manovra in corridoi e passaggi: almeno 150 cm di diametro per consentire una rotazione completa della carrozzina.

Il semplice ingombro di una carrozzina si aggira intorno ai 70-75 cm, che arrivano a 150 cm se si vuole permettere una rotazione a 360° della stessa.

Porta

La misura minima della porta di un bagno per disabili è fissata in 85 cm con apertura verso l’esterno. È consigliata con ante scorrevoli o a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato.

larghezza porta disabili: un accesso facilitato è essenziale per garantire la fruibilità del bagno.

I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti che consentano l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. Questi allargamenti devono essere posti ogni 10 m di sviluppo lineare del percorso e preferibilmente nelle parti terminali dei corridoi e devono essere calibrati in base al tipo di manovra della carrozzina. Ad esempio, la larghezza per la manovra a 360° della carrozzina deve essere pari ad almeno 150 cm.

WC

Più alti dei comuni sanitari (seduta a 42/45 cm da terra) per agevolare l’alzata e la seduta, il wc del tipo sospeso deve sporgere dal muro 75/80 cm per l’accostamento della carrozzina e deve essere posizionato sulla parete opposta alla porta.

Misure WC per disabili: il wc va posto nella parte opposta all’accesso. L’asse della tazza deve essere posto ad una distanza minima di 140 cm dalla parete laterale sinistra e ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale destra.

Osservando l’immagine della pianta, l’asse del vaso deve essere distante 140 cm dalla parete sinistra e 40 cm dalla parete destra.

Il wc deve avere altezza della seduta a 45/50 cm, preferibile del tipo sospeso, deve sporgere dal muro 75/80 cm per l'accostamento della carrozzina e posizionato a 40 cm dalla parete con spazio di manovra dall'asse minimo 100cm, sono da prevedere maniglioni orizzontali su un lato e ideale una barra ribaltabile sull'altro, posti a 80 cm, pulsante di scarico e portarotolo in posizioni comode e facilitate - obbligo di campanello.

Corrimani

Il bagno destinato a persone con disabilità deve essere provvisto di una serie di corrimani, realizzati in tubo di acciaio da un pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico, preferibilmente di colore bianco, tutti fissati ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti:

  • il primo corrimano deve essere installato sulla porta, ad un’altezza di 80 cm, per consentire l’apertura verso l’esterno;
  • il secondo corrimano deve essere presente per l’intero perimetro (escluso lo spazio interessato dal lavabo e dalla porta) e deve essere fissato ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti;
  • un terzo corrimano, definito appoggio a ribalta, facilita la seduta e l’alzata dal vaso wc del disabile;
  • l’ultimo corrimano deve essere installato all’interno della porta per facilitare l’apertura a spinta verso l’esterno.

Corrimano: Il locale deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo fissato lungo l’intero perimetro del locale (escluso lo spazio interessato dal lavabo e dalla porta). Il corrimano deve essere fissato all’altezza di 80 cm dal pavimento e ad una distanza di 5 cm dalla parete.

Lavabo

Di tipo sospeso (o a mensola) per favorire l’inserimento di gambe o carrozzina, il lavabo deve essere più basso di quello comunemente usato, con il piano superiore ad 80 cm dal pavimento. Possono essere reclinabili, per agevolare diverse funzioni.

Va posizionato preferibilmente nella parete opposta a quella del WC, anche se non necessariamente deve essere nel locale dove c’è il wc: può essere utile, ma in caso di spazio ristretto può anche essere nell’antibagno.

Per ovvie ragioni di comfort nell’avvicinarsi e nella fase di lavaggio, sono da preferirsi i lavabi con il fronte concavo, che permettono un accostamento ottimale a chi è in carrozzella. In molti casi è possibile anche scegliere dei modelli con spazio sufficiente in larghezza per appoggiare accessori da toeletta.

Per la rubinetteria, è da preferirsi quella a leva clinica, elettronica o temporizzata.

Il lavabo deve essere di tipo a mensola, con bordo anteriore a 80 cm dal pavimento. Lo spazio di avvicinamento deve essere di 80 cm, il rubinetto deve essere del "tipo a leva" e lo specchio deve essere fruibile per tutti (bambini o chi seduto su sedia rotelle) quindi o abbassato vicino a bordo o reclinabile.

Lavabo: Deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza WC lateralmente all’accesso. Il piano lavabo deve essere posto ad un’altezza di 80 cm dal pavimento. Il lavabo deve essere del tipo a mensola. Le tubazioni di carico e scarico dell’acqua devono essere sotto traccia per evitare ingombri sotto il lavabo.

Specchio

Lo specchio deve essere posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, sopra il lavabo e deve essere reclinabile.

Doccia o Vasca

Nell’edilizia residenziale è normale prevedere anche la doccia o la vasca. In linea di massima è sicuramente da preferire una doccia, rispetto ad una vasca da bagno, soprattutto per ragioni funzionali. Una soluzione senza piatto doccia, realizzata a filo pavimento, elimina il rischio di inciampare e consente l’accesso anche in carrozzella.

In caso di doccia, il piatto deve essere filo pavimento e consigliato un sedile posto a 50 cm da terra e prevedere maniglioni posti a 80 cm.

Ove presente quest’ultima, deve avere un’apertura esterna a 180°, sportello da 70 ad 85 cm, altezza sedile 53 cm, flessibile con doccino estraibile. Può essere dotata di sistemi meccanizzati di ausilio all’ingresso e all’uscita.

La doccia, per essere adatta a chi ha una disabilità motoria, deve avere un’apertura esterna a 180°, un anta da 70 ad 85 cm, altezza sedile 53 cm, flessibile con doccino estraibile.

Pavimento

Per ridurre il rischio di cadute è opportuno utilizzare delle pavimentazioni che abbiano caratteristiche antisdrucciolo.

Nell’area del bagno e nelle adiacenze della porta di accesso, i pavimenti devono rispettare alcune regole fondamentali. Questo è valido sia negli edifici pubblici che in quelli privati. Il materiale deve essere necessariamente antiscivolo e antisdrucciolo. La pavimentazione non deve presentare deformazioni o affossamenti.

Serratura

La serratura del bagno (del tipo “a nottolino”, ossia con una manopola da girare e non con la chiave) deve essere ampia in modo da poter essere azionata con facilità (anche da chi ha difficoltà alle mani) e, inoltre, in caso di emergenza deve poter essere aperta dall’esterno da parte di chi fornisce i soccorsi.

Aggiornamenti Normativi 2024

Attualmente non risultano modifiche sostanziali alla normativa sui bagni per disabili tra il 2024 e il 2025. Le linee guida principali, che riguardano dimensioni minime, tipologia di sanitari, posizionamento di maniglioni e altri elementi, rimangono sostanzialmente le stesse.

Oggi si dà sempre più attenzione a quelle che sono le norme che rispettino la dignità delle persone, soprattutto per chi è nella condizione di disabilità motoria, facendo quindi attenzione alla realizzazione di un bagno disabili a norma, con ausili adatti a determinati stati di difficoltà fisica. Ad esempio, per quanto riguarda il wc, è ovviamente strutturato in modo che sia facilitato alla persona il passaggio dalla carrozzina al sanitario, senza soffrire la difficoltà di alzarsi e risedersi.

Le nuove normative richiedono uno spazio minimo di 200x200 cm per i bagni destinati alle persone con disabilità.

Gli aggiornamenti del 2024 prevedono un range più specifico per l'altezza di lavabi, specchi e accessori, compreso tra 85 e 95 cm dal pavimento.

Tecnologia Assistita

Una delle innovazioni più rilevanti è l'integrazione della tecnologia assistita. Le nuove normative richiedono l'installazione di sistemi di chiamata di emergenza facilmente raggiungibili da qualsiasi punto del bagno, migliorando significativamente la sicurezza degli utenti.

Nel 2024, le normative includono requisiti per migliorare l'accessibilità sensoriale.

Le nuove normative rafforzano l'obbligo di utilizzare materiali antiscivolo per pavimenti e superfici, con specifiche più stringenti riguardo alla loro resistenza e durata nel tempo.

Un altro cambiamento significativo riguarda la formazione del personale e la manutenzione dei bagni disabili. Le normative del 2024 stabiliscono che il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione dei bagni deve ricevere una formazione specifica sull'uso e la manutenzione delle attrezzature per disabili.

Tabella Riepilogativa Dimensioni e Altezze

Elemento Dimensione/Altezza Note
Dimensioni minime bagno 180cm x 180cm Spazio per manovra carrozzina
Larghezza porta Min. 85cm Apertura verso l'esterno o scorrevole
Altezza seduta WC 42/45 cm Tipo sospeso
Sporgenza WC dal muro 75/80 cm Per accostamento carrozzina
Altezza lavabo Max 80 cm Tipo sospeso
Altezza specchio 90-180 cm Reclinabile
Corrimani Altezza 80 cm Distanza 5 cm dalla parete

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