I requisiti igienico-sanitari sono stati creati per garantire condizioni adeguate di salute e benessere nelle abitazioni. Servono a definire standard minimi che gli edifici devono rispettare per essere considerati abitabili e per attestare l’agibilità.
Normativa di Riferimento
Nel 1975, la creazione dei requisiti igienico-sanitari per le abitazioni in Italia è stata motivata dalla necessità di aggiornare e migliorare le condizioni abitative, in risposta a problematiche di salute pubblica e igiene che affliggevano molte abitazioni. Prima di questo decreto, le norme vigenti risalivano al 1896, risultando inadeguate rispetto alle esigenze moderne e alle crescenti preoccupazioni per il benessere degli occupanti.
Il D.M. 5 luglio 1975 ha introdotto standard minimi specifici per garantire che gli edifici residenziali offrissero condizioni di vita dignitose e salubri.
Tra i requisiti stabiliti ci sono:
- l’altezza minima dei locali;
- la superficie abitabile per persona;
- la presenza di servizi igienici;
- la ventilazione adeguata.
Negli anni, la legislazione in materia edilizia ha continuato a evolversi, culminando recentemente nel D.L. 69/2024, noto anche come “Decreto Salva Casa” e la sua conversione in Legge (Legge 105/2024). Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto salva casa 2024, il Parlamento modifica i requisiti igienico-sanitari stabiliti dal D.M. 5 luglio 1975.
Quali sono i Requisiti Igienico-Sanitari delle Abitazioni?
Per essere considerata abitabile, un’abitazione deve rispettare i seguenti requisiti:
- un’altezza minima dei locali interna non inferiore a 2,70 m, fino al limite massimo di 2,40;
- un altezza minima di 2,40 m per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 slm è consentita una riduzione dell’altezza minima a 2,55 m;
- una superficie minima abitabile per ogni abitante di 14 m² per i primi 4 abitanti, e di m² 10, per ciascuno dei successivi;
- la stanza da letto con superficie di almeno 9 m² se per una persona e 14 m² se per due persone;
- la stanza di soggiorno di almeno 14 m²;
- le stanze da letto, soggiorno e cucina dotate di finestra apribile;
- almeno un bagno comprensivo di tutti i pezzi igienici, vale a dire vaso, bidet, lavabo, vasca o doccia;
- le camere, cucina e soggiorno dotate di adeguata illuminazione ed aerazione naturale con superfici pari ad almeno 1/8 della superficie di pavimento della stanza;
- l’impianto di riscaldamento idoneo a mantenere una temperatura interna compresa tra i 18 °C ed i 20 °C.
Ogni singolo comune può fissare nel proprio regolamento edilizio dei requisiti più restrittivi.
Cosa Cambia con il Decreto Salva Casa?
La Legge 105/2024 di conversione del D.L. 69/2024 ha introdotto nuove disposizioni nelle quali vengono modificati i requisiti igienico sanitari degli edifici.
In particolare, all’articolo 24 del D.P.R. 380/2001 dopo il comma 5 sono stati aggiunti i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater nei quali si introducono nuove disposizioni in relazione ai requisiti igienico sanitari per gli alloggi.
Nello specifico, nel rispetto di altri requisiti igienico-sanitari previsti dal D.M. 5 luglio 1975, il tecnico progettista è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie per:
- locali con altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino a 2,40 metri;
- per alloggi mono-stanza con superficie inferiore ai limiti previsti (20 m2 per 1 persona, 28 m2 per 2 persone).
Queste disposizioni sono in vigore fino alla ridefinizione dei requisiti igienico-sanitari.
Asseverazione e Requisiti di Adattabilità
È importante sottolineare che l’asseverazione sarà resa possibile solo se si soddisfa il requisito di adattabilità, così come previsto dal Decreto Ministeriale 236/1989. Tale requisito risulta essere fondamentale per garantire che gli edifici siano accessibili e utilizzabili. Inoltre, per ottenere l’asseverazione, devono essere soddisfatte almeno una delle seguenti condizioni:
- Interventi di recupero: i locali devono trovarsi in edifici sottoposti a lavori di recupero e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie dell’immobile;
- Progetto di ristrutturazione: deve essere presentato un progetto di ristrutturazione che preveda soluzioni alternative per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate in base al numero di occupanti. Ciò può essere ottenuto attraverso l’ampliamento della superficie dell’alloggio e dei vani abitabili, oppure migliorando la ventilazione naturale, ad esempio con finestre di dimensioni adeguate, riscontri d’aria trasversali o l’uso di sistemi di ventilazione naturale ausiliari.
Inoltre, così come disciplinato dall’art. 1 comma 1 lettera f della Legge 105/2024 di conversione del D.L. 69/2024, gli scostamenti del 2% (tolleranze costruttive) valgono anche per i requisiti igienico sanitari.
Come Rispettare i Requisiti Igienico Sanitari delle Abitazioni?
È importante sia in fase di progettazione che in fase di attestazione di conformità dei requisiti igienico sanitari avere un riscontro di quanto riportato nella progettazione architettonica dell’abitazione. Per fare questo è fondamentale produrre piante che riportino in forma tabellare le dimensioni dei vani e i rapporti illuminanti, in modo che il controllo rispetto ai requisiti della normativa nazionale o a quelli fissati dal regolamento urbanistico comunale siano facilmente riscontrabili.
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