Il contributo di bonifica è un tributo annuale dovuto per legge da tutti i proprietari di terreni e fabbricati situati all'interno del comprensorio gestito da un Consorzio di Bonifica. Questo contributo è calcolato in ragione del beneficio che deriva dall'attività di bonifica, come specificato nel piano di classifica per il riparto degli oneri consortili.
Finalità del Contributo
L'insieme dei contributi raccolti annualmente permette al Consorzio di Bonifica di:
- Effettuare la manutenzione dei canali e scoli di bonifica.
- Gestire gli impianti idrovori e le numerose opere di bonifica.
- Garantire il presidio idrogeologico delle zone montane.
- Contribuire al funzionamento generale dell'ente.
Caratteristiche e Soggetti Obbligati
Il contributo di bonifica presenta le seguenti caratteristiche:
- Oneri Reali: Grava direttamente sulla proprietà immobiliare.
- Annualità: È un tributo annuale e non frazionabile per mesi.
- Soggetto Passivo: È dovuto dal proprietario dell'immobile alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del tributo.
In caso di proprietà cointestata, l'avviso di pagamento viene inviato a uno solo dei comproprietari, come risulta dalla posizione catastale, salvo il diritto di rivalsa pro-quota nei confronti degli altri cointestatari, come previsto dagli articoli 1294 e 1299 del codice civile.
Calcolo del Beneficio
Le spese del Consorzio sono ripartite tra i vari immobili in proporzione al "beneficio" che ciascun immobile trae dalle attività e dalle opere di bonifica. Le modalità e i criteri con cui il Consorzio accerta e determina per ciascun immobile il “beneficio” sono definite nel “Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili”. La Legge Regionale n. 12/2009, all’art. 36, nell’incaricare la Giunta Regionale alla definizione delle direttive per la redazione dei piani di classifica dei consorzi di bonifica del Veneto, ha espressamente richiamato che le direttive medesime devono attenersi ad una serie di criteri, dei quali il primo prevede che “i benefici della bonifica possono riguardare un solo immobile o una pluralità di immobili e devono contribuire a incrementare o conservarne il relativo valore”.
L’art. 11 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 precisa che la ripartizione delle quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere bonificatorie e, in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.
Riguardo al soggetto obbligato al contributo, se è vero che per l’art. 10 del R.D. n. 215/1933 è il proprietario di immobili, esso è anche il proprietario di costruzioni, a prescindere dalla proprietà del terreno su cui la costruzione insiste “quale sia il titolo, superficie o ius edificandi, in base al quale detta proprietà, separata da quelle del suolo, sia costituita o venga mantenuta”.
Casistiche Particolari
- Usufrutto: Il soggetto passivo del rapporto di bonifica rimane il nudo proprietario.
- Affitto di Fondo Rustico: La temporanea titolarità dell'impresa agricola esclude ogni potere di destinazione del terreno, che rimane riservato al conducente. Tuttavia, l'art. 7 della Legge regionale 12/2009 prevede che gli affittuari e i conduttori degli immobili possano essere iscritti nel catasto consortile se tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione per legge o per contratto.
Modalità di Pagamento e Avviso
Gli avvisi di pagamento emessi annualmente per la riscossione del contributo di bonifica prevedono la scadenza in rata unica per importi fino a € 500,00 e la scadenza in due rate per importi uguali o superiori a € 500,00.
L’avviso di pagamento predisposto dal Consorzio e scaricabile dalla sezione “Servizi all’utenza - Avvisi di pagamento” mediante il proprio CODICE e PIN riportati sul frontespizio dell’avviso recapitato, riporta:
- Nome, indirizzo e Codice Fiscale del primo o unico intestatario della/e partita/e alla quale si riferisce l’avviso.
- Denominazione dell’ente impositore (Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta).
- Importo e scadenza del tributo da pagare in unica rata (per importi fino a € 500,00) oppure in due rate (per importi uguali o superiori a € 500,00).
- Comunicazioni dell’ente: riporta il recapito della Sede legale del Consorzio, le informazioni sul contributo dovuto e gli orari di apertura al pubblico.
- Numero della Partita catastale consortile e Comune di riferimento della stessa.
- Nome dell’intestatario della partita (e di eventuali cointestatari).
- Specificazioni: anno imposta, numero di foglio, numero di mappale e di subalterno di riferimento, consistenza dell’immobile (vani, metri quadrati per i fabbricati; superficie in metri quadrati per i terreni), categoria di immobile urbano, Rendita Catastale (per i fabbricati).
- Codice identificativo del contributo seguito dal nr. della U.T.O.
Gli avvisi di pagamento contengono i contributi di bonifica e di irrigazione (se dovuti) e vengono inviati in modalità cartacea o digitale ai primi intestatari di ogni proprietà immobiliare. Qualora un soggetto, persona fisica o giuridica, risulti primo intestatario di più proprietà, i relativi contributi vengono conglobati in un unico avviso. L’avviso può contenere anche importi derivanti da canoni di concessione e, alla voce VARIE, importi diversi come il recupero di spese di istruttoria o le annualità di anni precedenti.
Modalità di Pagamento
Dal 01/01/2022 il Consorzio di bonifica Piave aderisce al sistema nazionale dei pagamenti pagoPA, la piattaforma che consente a cittadini e imprese di effettuare pagamenti, in modo sicuro e trasparente, verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità. È possibile pagare attraverso:
- pagoPA: direttamente dal portale del Consorzio Piave Pagamento on line pagoPA, utilizzando carta di credito o debito o prepagata sui principali circuiti o altre forme di pagamento disponibili.
- IO: L’app IO consente di ricevere comunicazioni, di tenere sotto controllo ogni scadenza e, all’occorrenza, effettuare dei pagamenti direttamente dall’app.
Variazioni Catastali e Comunicazioni
L'eventuale cessione dell'immobile (effettuata entro il 31 dicembre), la modifica dei dati catastali, dati anagrafici, di indirizzo di recapito etc. devono essere comunicati al Consorzio, agli indirizzi sotto specificati, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno ed avranno effetto per la successiva emissione degli avvisi di pagamento.
Consorzi di Bonifica in Emilia-Romagna
Il sistema della bonifica nella regione Emilia-Romagna è costituito da otto Consorzi di primo grado e uno di secondo grado. Gli otto di primo grado sono:
- Consorzio di Bonifica di Piacenza
- Consorzio della Bonifica Parmense
- Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale
- Consorzio della Bonifica Burana
- Consorzio della Bonifica Renana
- Consorzio di Bonifica della Romagna
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
Quello di secondo grado è:
- Consorzio di Bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo
Quest’ultimo Consorzio svolge esclusivamente funzione irrigua, mediante il vettoriamento dell’acqua derivata dal fiume Po, lungo l’asta del Canale e consegnata ai Consorzi elementari per la distribuzione in pressione alle aziende agricole.
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