L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti per modificare, migliorare, mantenere e proteggere la bellezza dei capelli. Sono compresi: i trattamenti tricologici che non richiedono interventi medici o sanitari, il taglio e la cura della barba, la manicure e la pedicure, l’applicazione di parrucche e posticci ed ogni altro servizio inerente o complementare.
Requisiti Generali per l'Attività di Acconciatore
Per svolgere l’attività è necessario:
- Possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali e professionali previsti dalla Legge 17/08/2005, n. 174.
- Designare almeno un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti professionali, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura (Legge 17/08/2005, n. 174, art. 3).
I trattamenti e i servizi offerti possono essere svolti anche utilizzando prodotti cosmetici (Legge 17/08/2005, n. 174, art. 2). Alle imprese che vendono o cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114. Pertanto non è necessario presentare alcuna segnalazione certificata di inizio attività.
L'attività professionale di acconciatore può essere svolta insieme a quella di estetista. Le due attività possono essere svolte nella stessa sede, basta che ci sia una netta e visibile separazione delle aree destinate alle due attività. In ogni caso, è necessario possedere i requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento delle diverse attività. In questo caso occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per estetisti.
L'attività professionale di acconciatore può essere svolta insieme a quella di tatuatore e piercer. Le due attività possono essere svolte nella stessa sede, basta che ci sia una netta e visibile separazione delle aree destinate alle due attività. In ogni caso, è necessario possedere i requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento delle diverse attività. In questo caso occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per tatuatori e piercer.
L'esercente dell'attività, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad acconciatori, estetisti e tatuatori o piercer, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina, poltrona o postazione. In questo caso occorre presentare anche comunicazione per affitto di poltrona, cabina o postazione.
Requisiti Igienico-Sanitari
Altezze dei Locali
Le altezze (si considera l’altezza media ponderale) dei locali devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 3.4.7 del Regolamento di Igiene Tipo ovvero:
- Minimo 270 cm per i locali con presenza continuativa di persone.
- Almeno 240 cm per servizi igienici e spogliatoi.
- Minimo 210 cm per spazi di disimpegno, corridoi, ecc.
In caso di locali seminterrati e/o interrati, è necessaria l’acquisizione della deroga art. 65 D.L. 81 (ex art. 8 D.P.R. n° 303/56), da richiedere presso la ASL, al Servizio UOPSAL territorialmente competente. Se non avete dipendenti e/o soci, non deve richiedere tale deroga.
Aerazione
Se i vani non dispongono di aerazione naturale diretta regolamentare (deve essere garantita da serramenti apribili ai sensi dell’art. 3.4.21 del Regolamento di Igiene Tipo, che abbiano superficie pari ad almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale interessato.), è richiesto un impianto di trattamento dell’aria. Esso deve avere sia la dichiarazione di conformità e sia la relazione tecnica, quest’ultima conforme a quanto previsto dagli artt. 3.4.47 e 3.4.48 del Regolamento di Igiene Tipo.
Superficie
La superficie per il primo posto di lavoro deve essere di almeno mq 15.00 ed aumentata di mq 5.00 per ogni ulteriore postazione. Un locale (spazio delimitato da pareti a tutta altezza) non può avere superficie inferiore a mq 9.00 ai sensi dell’art. 3.4.5 del Regolamento di Igiene Tipo, ai sensi dell’art. 3.12.9 del Regolamento di Igiene Tipo.
Pavimenti e Pareti
I pavimenti dell’esercizio devono essere a superficie unita e lavabile, ai sensi dell’art. 3.12.9 del Regolamento di Igiene Tipo. Le pareti dell’esercizio devono essere rivestite di materiale liscio e lavabile sino a 2,00 mt., ai sensi dell’art. 3.12.9 del Regolamento di Igiene Tipo.
Servizio Igienico
Il servizio igienico, regolarmente aerato ai sensi dell’art. 3.4.22 del Regolamento di Igiene Tipo, deve essere accessibile dall’interno dell’esercizio e ad uso esclusivo dell’attività ai sensi dell’art. 3.12.10 del Regolamento di Igiene Tipo. Inoltre deve essere dotato di:
- Regolare antibagno.
- Lavello a comando non manuali.
- Porta dell’antibagno del tipo a tenuta.
- Pavimento con superficie di materiale impermeabile liscio lavabile e ben connesso.
- Pareti rivestite sino a 2,00 mt. di materiale impermeabile e facilmente lavabile.
In caso di subingresso, dovete chiedere la dichiarazione dell’Amministratore del Condominio di uso esclusivo del servizio igienico esterno.
Gli spazi ad uso cabina per il trattamento estetico possono essere delimitati da pareti non a tutta altezza; è consigliabile un’altezza non superiore ai 2/3 di quella del locale e comunque conforme al diritto di privacy dell’utente.
Le cabine di estetica devono essere dotate di regolare lavamani ai sensi dell’art. Devono essere presenti appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e rifiuti.
Altre Disposizioni
È richiesta la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. 37 del 2008 per le nuove attività, ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna modifica degli impianti.
È richiesta la dichiarazione di conformità dell’impianto e/o apparecchio alimentato a gas ai sensi del D.M.37 del 2008 per le nuove attività, ed ai sensi della L. Le attività di parrucchiere ed estetica devono avere in loco attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi non monouso quali spazzole, pettini, supporti per taglienti, ecc. così come previsto dell’art.
Scarichi Idrici
Se l'attività prevede scarichi idrici di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 occorre ottenere l'autorizzazione unica ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).
Se l'attività prevede invece lo scarico di:
- Acque reflue assimilate alle domestiche, occorre possedere apposita attestazione.
- Acque reflue domestiche (servizi igienici), l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).
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