Garantire l’accessibilità ai servizi igienici è un elemento essenziale per la piena inclusione delle persone con disabilità o mobilità ridotta. Il bagno per disabili rappresenta uno degli spazi più critici da rendere fruibile, poiché coinvolge aspetti legati alla sicurezza, all’autonomia personale e al rispetto della dignità dell’individuo.
Favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e nelle zone a essi connesse è uno dei temi più sentiti da parte di tutta la società. Questo aspetto va considerato, infatti, durante i processi di progettazione, costruzione o ristrutturazione, per elaborare delle soluzioni concrete che garantiscano i principi di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli spazi, come previsto dalla legge. I servizi igienici pubblici o privati, spesso rivelano notevoli impedimenti per le persone con ridotta mobilità.
Per assicurare che questi spazi ambienti indispensabili siano fruibili per tutti in completa autonomia e sicurezza, la normativa sui bagni per persone disabili ne definisce le dimensioni minime e una serie di altri requisiti. Le normative che regolano la progettazione e la conseguente costruzione o ristrutturazione in edifici pubblici e privati, quello che nella sostanza è l'ambiente costruito, si sono evolute notevolmente negli ultimi trenta anni, in conseguenza dell’acquisizione di una maggiore coscienza sociale e della consapevolezza che è diritto di ogni persona, indipendentemente dalle sue condizioni, di poter accedere ad ambienti e servizi.
Quindi una visione progettuale più ampia, che non immagini ambienti per “minorati”, secondo una terminologia in uso negli anni Sessanta e Settanta, ma che sia rivolta a tutti, capace di offrire al progettista stimoli per costruire in maggiore aderenza alle esigenze dell’uomo, e non quindi vincoli limitativi. È questa la prospettiva con cui oggi dovrebbe affrontarsi tutta la problematica progettuale rivolta a disabili ed anziani, secondo un concetto per cui la condizione di normodotato di oggi si trasformerà con il tempo, naturalmente e non per motivi traumatici.
L’industria ha corrisposto a questa evoluzione culturale con la produzione di ausili sempre più tecnicamente validi, studiati per le diverse situazioni, esteticamente curati, inseribili in ogni ambiente, ed ha reso possibile anche un’evoluzione delle normative, che possono indicare ormai linee di indirizzo e non fermarsi a dettare regole statiche superate dalla continua evoluzione della produzione. La legislazione nazionale è integrata da Disposizioni di Regioni, Province e Comuni che, pur riferendosi alle leggi vigenti, in forme diverse in quanto a contenuti e campi di applicazioni, costituiscono comunque un complesso normativo che deve essere rispettato in fase di progettazione ed esecuzione delle opere.
Quali sono le normative di riferimento per i bagni disabili?
La normativa sui bagni per disabili, in Italia, è costituita da una sola legge e, soprattutto, dal decreto ministeriale che la attua, nonché dalla circolare emanata subito dopo dal medesimo ministero. I concetti chiave di questo decreto sono il rispetto dei requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici e delle zone a essi pertinenti.
- Legge n. 13/89 - disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- D.M. n. 236/89 - prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
- Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 - Ministero Lavori Pubblici - Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13;
- D.P.R. 503/96 - regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Oltre alle norme specifiche, occorre comunque sempre tener conto anche nei piani comunali e delle disposizioni dell’ASL, soprattutto nei casi in cui il bagno è riferito ad un locale aperto al pubblico.
Le principali disposizioni normative applicabili includono:
- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992: Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e D.P.R. n. 503 24 luglio 1996: Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503: Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi, servizi pubblici.
Bagno disabili: spazi pubblici e abitazioni private
La progettazione di bagni accessibili per persone con disabilità deve rispondere a precise normative che garantiscano sicurezza, autonomia e comodità. Tuttavia, le specifiche tecniche e i requisiti variano significativamente a seconda che si tratti di spazi pubblici o abitazioni private. Mentre negli edifici pubblici l’accessibilità deve rispondere a standard rigorosi e obbligatori per garantire l’inclusività a una vasta gamma di utenti, nelle abitazioni private c’è una maggiore flessibilità, pur mantenendo l’obiettivo di favorire la fruibilità e l’autonomia nel lungo periodo.
Abitazioni private
Nelle abitazioni private, la normativa consente una maggiore flessibilità progettuale, pur nel rispetto dei principi di accessibilità. Il DM 236/89 resta comunque il riferimento normativo anche in ambito domestico, con l’obiettivo di favorire ambienti che possano essere facilmente adattati nel tempo alle esigenze della persona. Le dimensioni minime del bagno possono risultare meno vincolanti rispetto a quelle richieste negli spazi pubblici, ma è fondamentale prevedere già in fase di progetto o ristrutturazione alcune predisposizioni strategiche.
Tra queste rientrano il posizionamento corretto dei sanitari, l’eventuale rinforzo delle pareti per l’installazione futura di maniglioni di sostegno, l’altezza adeguata del lavabo e lo spazio di manovra per una carrozzina.
Luoghi pubblici
Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, come uffici, scuole, locali commerciali o strutture sanitarie, le norme sull’accessibilità sono più restrittive rispetto a quelle previste per gli ambienti privati. Oltre al DM 236/89, si applicano il D.P.R. In questi contesti è obbligatorio garantire spazi di manovra sufficienti per le persone in carrozzina, così da consentire movimenti agevoli e sicuri all’interno del bagno. Fondamentale anche l’adozione di porte scorrevoli o con apertura verso l’esterno, una misura pensata per facilitare l’ingresso e permettere un rapido intervento in caso di emergenza.
Quali sono gli elementi essenziali di un bagno per disabili?
La normativa non richiede un bagno riservato, ad uso esclusivo delle persone con disabilità. Il bagno accessibile non deve essere un bagno ‘speciale’ utilizzato dai disabili, ma un bagno utilizzabile “anche” da chi ha maggiori difficoltà o particolari esigenze. Quando possibile, dove è prevista la divisione per sessi, è bene che ce ne sia uno accessibile sia per gli uomini che per le donne. Inoltre, la norma non definisce delle dimensioni minime che il bagno deve rispettare, piuttosto fornisce delle distanze e degli spazi di manovra da osservare per consentire la piena fruizione del bagno, anche per chi accede ai servizi con una carrozzella.
Gli elementi necessari per progettare correttamente un ‘bagno tipo‘ per disabili sono:
- WC
- Corrimani orizzontale
- Porta con anta scorrevole o con apertura a libro
- Segnaletica situata sulla porta (lato esterno)
- Appoggio ribaltabile
- Lavabo con installazione ad altezza max 80 cm dal pavimento, sifone da incasso, tubo di scarico flessibile e rubinetteria con leva
- Specchio con installazione ad altezza compresa tra 90 e 170 cm da terra
Ingombri e spazi di manovra
Nel dimensionamento dei locali e nella collocazione degli arredi è indispensabile tenere conto degli ingombri minimi relativi alle diverse disabilità. Gli spazi minimi d’ingombro possono variare in funzione del tipo di ausili necessari agli spostamenti:
- Una persona che per camminare utilizza il bastone, necessita di uno spazio d’ingombro di larghezza non inferiore a 70-75 cm.
- Una persona che utilizza le stampelle, o altri sostegni, richiede una dimensione variabile da 80 ai 95 cm.
A seconda del modello e delle modalità d’uso, la carrozzina necessita di spazi diversi:
- Se spinta da un assistente richiede, per un movimento in linea retta, una larghezza netta minima dello spazio d’ingombro di 80 cm (85 cm per carrozzine più larghe).
- Se spostata autonomamente dal disabile, in considerazione dell’ingombro dei gomiti o della difficoltà di procedere in maniera perfettamente rettilinea, lo spazio di ingombro minimo diventa di 90 cm.
Va ricordato che alcune persone disabili, per indossare o togliere indumenti e/o apparecchi per gli arti inferiori, hanno bisogno di uno spazio minimo, dall’estremità del sedile al più vicino ostacolo frontale, di 65-75 cm. Il tipo di menomazione, le caratteristiche antropometriche della singola persona, il tipo di carrozzina e la tecnica usata per girarla sono le variabili relative all’ambito spaziale di manovra di una persona disabile in carrozzina.
Nel progettare un bagno per disabili è opportuno prevedere cerchi di rotazione (cioè spazi funzionali a un giro di 360°) di 150-170 cm di diametro; tali dimensioni infatti soddisfano un’ampia casistica.
Dimensioni minime del bagno disabili
La conformazione del bagno può assumere diversi aspetti, ma il più funzionale e rispondente alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche nei locali pubblici è quello a pianta quadrata o comunque non molto allungata. Per un bagno con sviluppo a pianta regolare è indispensabile che i servizi siano distanziati tra loro in maniera opportuna, di circa 80 cm quando posti l’uno dinanzi all’altro. E importante che essi siano distanziati tra loro di circa 30-40 cm in modo da non impedirne la fruizione.
Il semplice ingombro di una carrozzina si aggira intorno ai 70-75 cm, che arrivano a 150 cm se si vuole permettere una rotazione a 360° della stessa. Generalmente la pianta è a forma quadrata: 200 cm x 200 cm sarebbe la misura ideale, ma possono essere previste dimensioni minori purché sia garantita la manovrabilità di una carrozzina.
La normativa vigente prevede che il bagno per i disabili abbia una dimensione minima di 180×180 centimetri. Le nuove normative richiedono uno spazio minimo di 200x200 cm per i bagni destinati alle persone con disabilità.
Caratteristiche specifiche degli elementi del bagno
Tutte le specifiche funzionali e dimensionali dettate dalla normativa dei bagni per persone disabili sono approfondite nell’Art. 8.1.6.
Per garantire la manovra e l’uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, devono essere previsti, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l’accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, doccia, lavatrice e l’accostamento frontale al lavabo. A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:
- lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale della sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essre minimo 100 cm misurati dall’asse dell’apparecchio sanitario;
- lo spazio necessario all’accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
- lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.
Porta
La misura minima della porta di un bagno per disabili è fissata in 85 cm con apertura verso l’esterno. È consigliata con ante scorrevoli o a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato. Di conseguenza, l’anta deve essere leggera e facile da aprire e chiudere (meglio se con apertura verso l’esterno). L’importante è che la porta abbia una maniglia posta a un’altezza accessibile (circa 90 cm), preferibilmente verticale e facile da impugnare.
È fondamentale, infine, prestare attenzione alla larghezza, che in base al decreto 236/89 deve essere di almeno 75 cm.
Corridoi e passaggi
I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti che consentano l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. Questi allargamenti devono essere posti ogni 10 m di sviluppo lineare del percorso e preferibilmente nelle parti terminali dei corridoi e devono essere calibrati in base al tipo di manovra della carrozzina. Ad esempio, la larghezza per la manovra a 360° della carrozzina deve essere pari ad almeno 150 cm.
WC
Più alti dei comuni sanitari (seduta a 42/45 cm da terra) per agevolare l’alzata e la seduta, il wc del tipo sospeso deve sporgere dal muro 75/80 cm per l’accostamento della carrozzina e deve essere posizionato sulla parete opposta alla porta. Il wc deve avere un’altezza della seduta piuttosto elevata, a circa 45-50 cm. È consigliabile adottare un modello di tipo sospeso che, in caso, deve sporgere dal muro per circa 80 cm, così da permettere l’accostamento della carrozzina.
Osservando l’immagine della pianta, l’asse del vaso deve essere distante 140 cm dalla parete sinistra e 40 cm dalla parete destra.
Corrimani
Il bagno destinato a persone con disabilità deve essere provvisto di una serie di corrimani, realizzati in tubo di acciaio da un pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico, preferibilmente di colore bianco, tutti fissati ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti:
- Il primo corrimano deve essere installato sulla porta, ad un’altezza di 80 cm, per consentire l’apertura verso l’esterno.
- Il secondo corrimano deve essere presente per l’intero perimetro (escluso lo spazio interessato dal lavabo e dalla porta) e deve essere fissato ad un’altezza di 80 cm dal pavimento ed a una distanza di 5 cm dalle pareti.
- Un terzo corrimano, definito appoggio a ribalta, facilita la seduta e l’alzata dal vaso wc del disabile.
- L’ultimo corrimano deve essere installato all’interno della porta per facilitare l’apertura a spinta verso l’esterno.
È molto importante anche garantire la presenza e l’usabilità dei corrimano per disabili, utili come sostegno per aiutarsi a muovere la carrozzina o a camminare.
Lavabo
Di tipo sospeso (o a mensola) per favorire l’inserimento di gambe o carrozzina, il lavabo deve essere più basso di quello comunemente usato, con il piano superiore ad 80 cm dal pavimento. Possono essere reclinabili, per agevolare diverse funzioni. Va posizionato preferibilmente nella parete opposta a quella del WC, anche se non necessariamente deve essere nel locale dove c’è il wc: può essere utile, ma in caso di spazio ristretto può anche essere nell’antibagno.
Per ovvie ragioni di comfort nell’avvicinarsi e nella fase di lavaggio, sono da preferirsi i lavabi con il fronte concavo, che permettono un accostamento ottimale a chi è in carrozzella. In molti casi è possibile anche scegliere dei modelli con spazio sufficiente in larghezza per appoggiare accessori da toeletta.
Per la rubinetteria, è da preferirsi quella a leva clinica, elettronica o temporizzata.
Specchio
Lo specchio deve essere posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, sopra il lavabo e deve essere reclinabile.
Sarebbe bene che fosse presente uno specchio, posizionato tra i 90 e i 170 cm da terra, meglio se reclinabile.Campanello
Deve essere garantita la dotazione di un campanello di emergenza posto in prossimità del wc o della vasca.
Doccia o vasca
Se nel bagno per disabili è presente una doccia, il piatto deve essere a filo con il pavimento. Nel caso di vasca, deve essere dotata di sportello apribile verso l’esterno fino a 180° e largo tra i 70 e gli 85 cm. Nell’edilizia residenziale è normale prevedere anche la doccia o la vasca. Ove presente quest’ultima, deve avere un’apertura esterna a 180°, sportello da 70 ad 85 cm, altezza sedile 53 cm, flessibile con doccino estraibile. Può essere dotata di sistemi meccanizzati di ausilio all’ingresso e all’uscita. In linea di massima è sicuramente da preferire una doccia, rispetto ad una vasca da bagno, soprattutto per ragioni funzionali. Una soluzione senza piatto doccia, realizzata a filo pavimento, elimina il rischio di inciampare e consente l’accesso anche in carrozzella.
Pavimento
Nel progettare un bagno per disabili bisogna innanzitutto considerare i pavimenti. Devono essere costruiti in un materiale antiscivolo e antisdrucciolo, per evitare le cadute. Inoltre, la superficie deve essere il più possibile liscia, priva di gradini, dislivelli, impedimenti o fughe spesse e pronunciate. Per ridurre il rischio di cadute è opportuno utilizzare delle pavimentazioni che abbiano caratteristiche antisdrucciolo.
Serratura
La serratura del bagno (del tipo “a nottolino”, ossia con una manopola da girare e non con la chiave) deve essere ampia in modo da poter essere azionata con facilità (anche da chi ha difficoltà alle mani) e, inoltre, in caso di emergenza deve poter essere aperta dall’esterno da parte di chi fornisce i soccorsi.
Aggiornamenti normativi 2024
Attualmente non risultano modifiche sostanziali alla normativa sui bagni per disabili tra il 2024 e il 2025. Le linee guida principali, che riguardano dimensioni minime, tipologia di sanitari, posizionamento di maniglioni e altri elementi, rimangono sostanzialmente le stesse. Oggi si dà sempre più attenzione a quelle che sono le norme che rispettino la dignità delle persone, soprattutto per chi è nella condizione di disabilità motoria, facendo quindi attenzione alla realizzazione di un bagno disabili a norma, con ausili adatti a determinati stati di difficoltà fisica. Ad esempio, per quanto riguarda il wc, è ovviamente strutturato in modo che sia facilitato alla persona il passaggio dalla carrozzina al sanitario, senza soffrire la difficoltà di alzarsi e risedersi.
Ecco alcuni degli aggiornamenti del 2024:
- Le nuove normative richiedono uno spazio minimo di 200x200 cm per i bagni destinati alle persone con disabilità.
- Gli aggiornamenti del 2024 prevedono un range più specifico per l'altezza di lavabi, specchi e accessori, compreso tra 85 e 95 cm dal pavimento.
- Integrazione della tecnologia assistita. Le nuove normative richiedono l'installazione di sistemi di chiamata di emergenza facilmente raggiungibili da qualsiasi punto del bagno, migliorando significativamente la sicurezza degli utenti.
- Nel 2024, le normative includono requisiti per migliorare l'accessibilità sensoriale.
- Le nuove normative rafforzano l'obbligo di utilizzare materiali antiscivolo per pavimenti e superfici, con specifiche più stringenti riguardo alla loro resistenza e durata nel tempo.
- Le normative del 2024 stabiliscono che il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione dei bagni deve ricevere una formazione specifica sull'uso e la manutenzione delle attrezzature per disabili.
Obblighi per esercizi commerciali
Se la legge prescrive la presenza dei bagni, questi devono essere sempre due e distinti per sesso fino a 80 posti a sedere. Gli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti e pizzerie, sono tenuti per legge a fornire servizi igienici adeguati ai propri clienti. Questa normativa è essenziale per garantire il comfort e l'igiene dei clienti durante la loro permanenza presso tali locali. Nello specifico, per i locali come bar, ristoranti e pizzerie in cui è prevista la consumazione sul posto, è obbligatorio avere bagni disponibili per i clienti.
Questi servizi devono essere distinti per sesso, prevedendo almeno un bagno per uomini e uno per donne. Inoltre, deve essere presente un bagno accessibile ai disabili, che può essere integrato con uno dei bagni esistenti. Tuttavia, l'obbligo di fornire servizi igienici non si applica a tutti i tipi di locali. Ad esempio, le pizzerie d'asporto e le gelaterie, dove i clienti consumano immediatamente i prodotti o optano per l'asporto, non sono tenute a fornire servizi igienici a meno che non prevedano anche un servizio ai tavoli.
In generale, in merito alla realizzazione di toilette, queste sono obbligatorie in tutti gli esercizi che prevedono un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, come ad esempio bar, ristoranti, pizzerie. Non è obbligatorio, invece, per quei locali come pizzerie d’asporto o gelaterie dove c’è un consumo immediato o l’asporto del prodotto. In questi casi, però, non deve essere previsto un servizio ai tavoli.
TAG: #Bagno
