La tutela delle acque e del suolo è un tema centrale nel diritto italiano, soprattutto in relazione alla prevenzione e gestione delle calamità naturali. La descrizione dell’attuale quadro delle competenze in capo alla Regione del Veneto in materia sia di difesa del suolo che di tutela delle risorse idriche non può prescindere da un breve richiamo alle leggi fondamentali che regolano tali materie e da una rapida ricostruzione del processo di deleghe attuate dallo Stato nei confronti delle amministrazioni regionali, iniziato nel 1972 e culminato, nel 1998, con il D. Lgs. 112.

Normative Fondamentali

Innanzitutto, va ricordato che, per quanto attiene la tutela del suolo, la fonte principale è senza dubbio il R.D. 25 luglio 1904, n. 523.

Come per la difesa del suolo, anche la tutela delle risorse idriche ha una sua norma che potremmo definire “fondamentale”. Si tratta del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, certamente risalente ma che, come già il R.D. 523/1904, conserva una grande valenza.

Entrambe le norme sopra richiamate, per le loro caratteristiche di grande modernità, conservano, a tutt’oggi una grande valenza e, nonostante la necessità di conciliarne i contenuti, soprattutto il R.D. 523/1904, risultano ancora attuali.

Regio Decreto 25 Luglio 1904, n. 523

Si tratta di una norma imperativa che si articola in due grandi filoni: il primo che riguarda la classificazione delle opere idrauliche e la seconda che impone una serie di divieti e limiti all’utilizzo delle aree del demanio fluviale (le cosiddette norme di polizia idraulica), così come individuate dall’art. 96.

Ma qual era, effettivamente, lo scopo di questa suddivisione?

In merito, invece, al secondo filone, quello della cd. polizia idraulica, i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento sono definiti dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669.

Regio Decreto 11 Dicembre 1933, n. 1775

Come per la difesa del suolo, anche la tutela delle risorse idriche ha una sua norma che potremmo definire “fondamentale”. Si tratta del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, certamente risalente ma che, come già il R.D. 523/1904, conserva una grande valenza.

Processo di Delega alle Regioni

Fatte tali precisazioni e tornando alla ricostruzione del processo di delega, ricordo che, in particolare con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, furono trasferite alle Regioni le funzioni in materia di opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate (art. 2, comma 2, lett. e) nonché le opere di consolidamento e trasferimento degli abitati (art. 2, comma 2, lett. f).

Nel contempo, con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, furono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative ad acquedotti, scarichi ed impianti di depurazione (art. 2, comma 1, lett. e).

Si è trattato di un primo passo verso il decentramento amministrativo che ha trovato successivo e più completo sviluppo nel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Questo secondo intervento normativo, discendente dalla delega prevista all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382, trasferì alle Regioni numerose competenze amministrative, tra le quali quelle relative alle acque pubbliche (art. 63) ed alla difesa del suolo (art. 64).

In buona sostanza, il citato D.P.R. modificava sostanzialmente l’assetto del potere pub­blico, valorizzando le Autonomie locali: ma la “manovra” non diede frutti soddisfacenti.

Oggi sappiamo che la classificazione delle opere idrauliche ai fini della ripartizione delle funzioni era, già allora, un criterio obsoleto con l’unica eccezione delle funzioni di sorveglianza che venivano svolte secondo la disciplina di cui al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669.

E le risorse idriche?

Il DPR 616/1977 fu recepito nell’ordinamento regionale con la L.R. 27 aprile 1979, n. 32, successivamente modificata dalla L.R. 9 agosto 1988, n. 41.

Legge 183/1989 e D.Lgs. 112/1998

Una forte ventata di novità nel settore della difesa del suolo e delle risorse idriche fu dovuta, senza dubbio, all’entrata in vigore della L. 18 maggio 1989, n. 183 (ora abrogata ma ricondotta, per la maggior parte, nell’ambito del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Inoltre, la L. 183/1989 individuò i bacini idrografici come ambiti ottimali per la programmazione degli interventi.

Ma doveva trascorrere ancora del tempo prima che il passaggio di competenze dalle amministrazioni centrali alle Regioni fosse completato: giungiamo, per questo, alla L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” dall’entrata in vigore della quale incominciò davvero il cammino verso il compimento del processo di delega.

Si giunse così all’emanazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Sotto l’aspetto delle funzioni, tutto considerato, l’esito fu buono: infatti, con l’art. 89 del D.Lgs. 112/1998 furono trasferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative in materia di difesa idraulica e gestione del demanio idrico con riferimento ai corsi d’acqua appartenenti a tutte le categorie, compresi, quindi, quelli classificati in I, II e III.

L’impatto del decentramento attuato in ossequio al richiamato D.Lgs. 112/1998 ed ai relativi decreti attuativi fu dunque, nel settore oggetto dell’odierna disamina, rilevantissimo; il Veneto, terra ricca di corsi d’acqua e laghi e connotata da una morfologia molto diversa da provincia a provincia (che ne fa un luogo di straordinaria quanto varia bellezza) si trovò a dover affrontare una situazione molto particolare e difficile: basti pensare a tutte le funzioni di gestione del demanio idrico ed alle esigenze di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei grandi fiumi quali il Brenta, il Bacchiglione, il Piave, il Livenza e la parte in destra idraulica del Tagliamento e, comunque, di tutta l’imponente rete idrografica regionale.

Implementazione nella Regione Veneto

La Regione Veneto ha recepito nel proprio ordinamento il Decreto Legislativo 112, con la L.R. 13 aprile 2001, n. 11 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

Questo si evince chiaramente dall’incipit dell’art. 84: “La Regione esercita le funzioni amministrative relative alla difesa del suolo, alla polizia idraulica, alla gestione del demanio idrico, alla tutela delle acque superficiali e sotterranee, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dall’inquinamento atmosferico ed acustico”.

La scelta va ascritta, evidentemente, alla volontà di evitare un ritorno al passato, cioè di riproporre nuove frammentazioni nell’esercizio delle funzioni, frammentazioni che avevano ampiamente dimostrato la propria inadeguatezza oltre che per corrispondere, il più possibile, ai criteri a suo tempo sanciti dalla citata L. 183/1989 che sarebbero stati, poi, ripresi, dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque - DQA) e, quindi, dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

le funzioni amministrative relative al demanio lacuale del Garda, limitatamente all’utilizzo per finalità turistico - ricreative che sono state conferite ai Comuni rivieraschi del Garda, anche per garantire coerenza con l’organizzazione dei Comuni della sponda lombarda del Lago (si veda, in proposito, la L.R. 4 novembre 2002, n. 33, art. 2, comma 1, lett. d);

la specialità della Provincia di Belluno, sancita anche a livello Statutario, e riconosciuta comunque di recente, in forza della quale l’Amministrazione Provinciale esercita, ai sensi dell’art. 85 della richiamata L.R. 11/2001 (come modificato dall’art. 30, comma 4, della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43), una serie di funzioni tra le quali ricordiamo, a titolo meramente esemplificativo, la gestione del demanio idrico ricadente in territorio bellunese, ivi compreso il rilascio di concessioni e l’introito dei relativi canoni, tutte le attività di programmazione, progettazione e realizzazione di opere idrauliche di qualunque categoria, rilascio di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti idroelettrici e, in generale, le attività già riservate alla Regione dall’art. 89 del D.Lgs. 112/1998.

Dopo l’entrata in vigore della L.R. 11/2001, la Giunta Regionale ha provveduto a delegare agli Enti Locali alcune delle funzioni trasferite dallo Stato alla Regione con il D.Lgs. 112/1998, in particolare quelle relative alla gestione dei corsi d’acqua minori.

Vediamo insieme i più importanti, prendendo come riferimento le singole funzioni così come riportate al già richiamato art. 89 del D. Lgs. 112/1998.

Delegazione Amministrativa

Come già accennato, infatti, l’imponente rete idrografica presente nel territorio veneto richiede un impegno cui le strutture regionali non sarebbero state in grado di far fronte.

Fu così adottata la D.G.R. n. 1894 del 24 giugno 2003 “Delegazione amministrativa delle funzioni e della gestione dei beni del demanio idrico relativamente alla rete idrografica minore”.

A seguire, con la D.G.R. n. 2510 dell’8 agosto 2003 “Delegazione amministrativa delle funzioni e della gestione dei beni del demanio idrico relativamente alla rete idrografica minore. Integrazione della D.G.R. n. 1894 del 24 giugno 2003”, si definirono puntualmente i corsi d’acqua rientranti nella rete idrografica minore, individuandoli con riferimento alle cartografie catastali.

Distribuzione delle Competenze

Tipologia Ente Responsabile Normativa di Riferimento
RETE IDROGRAFICA PRINCIPALE Regione Veneto, Unità Organizzative del Genio Civile R.D. 523/1904, D.G.R. 1894/2003, D.G.R. 2510/2003
RETE IDROGRAFICA MINORE Consorzi di Bonifica R.D. 523/1904, D.G.R. 1894/2003, D.G.R. 2510/2003
RETE DI BONIFICA Consorzi di Bonifica R.D. 368/1904, L.R. 8 maggio 2009, n. 12
CORSI D’ACQUA MONTANI Regione Veneto, Servizi Forestali Regionali R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento n. 1126 del 1926 e s.m.i., L.R. 13 settembre 1978, n. 52
RETE IDROGRAFICA RICADENTE NEL TERRITORIO BELLUNESE Provincia di Belluno R.D. 523/1904, L.R. 14 dicembre 2018, n. 43
DIGHE E SBARRAMENTI DI ALTEZZA NON SUPERIORE A 15 M. DI ALTEZZA E CON UN INVASO NON SUPERIORE A 1.000.000 MC Regione Veneto legge n.584/1998, D.P.R. 1363/1959, D.G.R. 1722 del 16 giugno 2009, D.G.R. 1644 del 21 ottobre 2016

Funzioni Amministrative

Acquisite le competenze in materia, riservate alla Regione dall’art. 84 della L.R. 11/2001, la Giunta Regionale ha provveduto a delegare agli Enti Locali alcune delle funzioni trasferite dallo Stato alla Regione con il D.Lgs. 112/1998, in particolare quelle relative alla gestione dei corsi d’acqua minori.

Polizia Idraulica e Pronto Intervento

compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669.

Concessioni di Pertinenze Idrauliche e Aree Fluviali

concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37.

Polizia delle Acque

polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Si tratta di funzioni di grande rilievo, in quanto attengono, in generale, alla gestione della risorsa idrica e che comportano, pertanto, un serrato (per quanto possibile) controllo sul relativo utilizzo: esse sono disciplinate, principalmente, dal già citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

E quindi, che fare?

La deliberazione dell’esecutivo, infatti, avrebbe consentito di far fronte alle prime e più impellenti problematiche con una certa velocità e, nel contempo, ben si sarebbe prestata, tempestivamente, a recepire tutti quegli adattamenti che le situazioni concrete avrebbero potuto richiedere.

Altro tema affrontato dalla Giunta Regionale fu stato quello delle procedure di affidamento delle concessioni.

La materia, senza scomodare la Direttiva Bolkenstein che, al momento, pare trovi sicura applicazione con riferimento alle concessioni del demanio marittimo (ovverosia delle spiagge) mentre non vi è assoluta chiarezza per le rimanenti, è regolata, attualmente, dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Come sappiamo, però, il richiamato Regio Decreto ha carattere generale e si rese, quindi, necessario fornire agli Uffici alcune disposizioni precise e di dettaglio: al riguardo l’Esecutivo intervenne con la D.G.R. 747 del 16 marzo 2007 “Disciplina delle procedure di concessione di beni del demanio idrico regionale”.

Nella medesima occasione, furono impartite direttive anche sul rilascio delle autorizzazioni idrauliche, cioè di quei provvedimenti necessari qualora un soggetto richieda di poter utilizzare una pertinenza fluviale non di proprietà demaniale.

A seguire, sempre in tale ambito, venne assunta la D.G.R. 3536 del 23 novembre 2010 “Disciplina delle modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione della vegetazione ripariale dei corsi d’acqua appartenenti al demanio idrico regionale”.

Infatti, nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, affidati alla Regione (oltre che ai Consorzi di Bonifica) come meglio descritto alla precedente lett. a), rientra anche il taglio della vegetazione ripariale.

A chi non piace, infatti, a livello paesaggistico, vedere i nostri fiumi ed i loro meandri rinverditi dalla presenza di salici, noci, cespugli anche fioriti?

Certo è bellissimo ma dal punto di vista idraulico questa vegetazione rappresenta un grande rischio.

I prodotti erbosi sfalciati vengono impiegati, ad esempio, come foraggio e la concessione di sfalcio è tra le condizioni per ottenere i contributi previsti per le attività agricole (si veda, ad esempio, la P.A.C., di cui all’art. 68 del Reg. (UE) n. 1305/2013).

Da ultimo, solo per completezza di trattazione, a maggior dimostrazione dell’interesse dei privati ad accedere a questa tipologia di concessioni, è opportuno ricordare che la recente normativa comunitaria, nazionale e regionale, nell’ottica di avviare una politica di “svecchiamento” del settore agricolo, ha previsto una serie di facilitazioni per i giovani agricoltori, intendendosi per tali i soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2 e ss., art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n. 2/2019).

In questo settore manutentorio si è dunque creata una sinergia tra P.A. e privati.

Rientrano tra le concessioni/autorizzazioni anche le estrazioni di materiale inerte dagli alvei dei corsi d’acqua e dalle relative pertinenze.

La materia era stata regolata dalla L.R. 9 agosto 1988, n. 41, recante “Disciplina delle attività di cava” e dal relativo Regolamento di attuazione (D.G.R. 26 marzo 1991, n. 1440 e s.m.i.).

Compatibilità Idraulica

L’importanza dell’argomento, ai fini della tutela del territorio, merita di sospendere per un momento l’analisi dei provvedimenti amministrativi regionali adottati in relazione ai singoli punti dell’art. 89 del D.Lgs. 112/1998.

La “compatibilità idraulica” è un procedimento di competenza della Regione, disciplinato, da ultimo, dalla D.G.R. 2948 del 6 ottobre 2009 “L. 3 agosto 1998, n. 267 - Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Modifica delle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007 in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4097/2008”.

Già nel 2002, infatti, (D.G.R. 4047 del 30 dicembre 2002) la Giunta Regionale aveva provveduto a fornire indicazioni in materia di pianificazione territoriale e rischio idraulico, indicazioni che, nel 2006, erano state poi integrate e coordinate con quelle in materia di rischio sismico (D.G.R. 1322 del 9 maggio 2006 “L.R. 11/2004 - Indirizzi per la valutazione di compatibilità idraulica e idrogeologica degli strumenti di pianificazione urbanistica in applicazione dell’art. 6 della L.R. 61/1985”).

Pertanto, come si legge nell’Allegato A alla richiamata D.G.R. 2948/2009, “la valutazione di compatibilità idraulica è il procedimento tecnico amministrativo finalizzato a definire, in riferimento ad un determinato strumento di pianificazione urbanistica, le condizioni necessarie per garantire la sicurezza idraulica del territorio interessato, sia in condizioni ordinarie che di evento eccezionale”.

Gestione della Risorsa Idrica

E’ chiarito alla precedente lettera h) (lett. i dell’art. 89 del D.Lgs. 112/1998) che non rientrano tra le funzioni trasferite alle Regioni quelle relative alle “grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, di cui al R.D. 1775/1933”.

Le difficoltà si sono riscontrate, soprattutto, nel rendere coerenti le disposizioni di cui al R.D. 1775/1933 con quelle più recenti in materia ambientale.

Ma non solo.

A volte lo stesso legislatore comunitario ha assunto atteggiamenti contrastanti.

Infatti, pur con l’unico obiettivo di proteggere l’ambiente, se da un lato con la Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE) il Consiglio ed il Parlamento Europeo hanno posto decisi vincoli e limiti volti alla tutela della risorsa idrica, con la Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità essi hanno “scordato” i buoni propositi del 2000, di fatto asservendo la gestione della risorsa idrica alle esigenze produttive.

Tra i provvedimenti fondamentali in materia ricordo, innanzitutto, il Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 107 del 5 novembre 2009.

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