L'introduzione della Patente a Crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili rappresenta una svolta significativa nel campo della sicurezza sul lavoro.
Questa nuova regolamentazione si pone l'obiettivo di rafforzare il controllo e la vigilanza su chi opera nei settori edili e in contesti ad alto rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Quadro Normativo e Finalità della Patente a Crediti
La patente a crediti è uno strumento pensato per combattere il lavoro sommerso e migliorare la vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e non direttamente per essere utilizzato dalle imprese.
Le modifiche introdotte dall'articolo 19 del Decreto Legge 19/2024 hanno ridefinito l'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, aggiornando il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in un'ottica di prevenzione e controllo.
Il sistema si basa su un meccanismo di attribuzione e gestione dei crediti, attraverso il quale è possibile monitorare costantemente il rispetto delle normative da parte delle imprese. Solo coloro che rispettano gli standard di sicurezza e contribuzione possono operare nei cantieri temporanei o mobili.
Il Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 ha definito i dettagli applicativi della patente per i Cantieri.
Soggetti Obbligati al Possesso della Patente a Crediti
La patente a crediti è obbligatoria per:
- Le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89 del D.Lgs. 81/2008.
- I lavoratori autonomi che prestano attività in tali contesti.
Sono esclusi dall'obbligo solo coloro che forniscono semplici prestazioni intellettuali o mere forniture di materiali. Per i soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea o in paesi extra-UE, è prevista la presentazione di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti.
Modalità di Ottenimento della Patente
Il rilascio della patente è subordinato a sei requisiti fondamentali, da dimostrare al momento della domanda:
- Iscrizione alla Camera di Commercio.
- Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per datori di lavoro, dirigenti e lavoratori autonomi.
- Regolarità contributiva (DURC).
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Certificazione di regolarità fiscale (DURF).
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
In caso di dichiarazioni mendaci, la patente può essere revocata e la nuova richiesta non può essere presentata prima di 12 mesi.
Sistema di Punteggio: Crediti e Decurtazioni
Il sistema della patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti.
Questo punteggio può essere incrementato fino a 100 crediti mediante comportamenti virtuosi, come:
- Adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati.
- Asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza.
- Formazione aggiuntiva per i lavoratori, soprattutto quelli stranieri.
- Investimenti tecnologici per migliorare la sicurezza.
Tuttavia, possono esserci decurtazioni di crediti in caso di violazioni, come:
- 5 punti per infortuni con assenza superiore a 60 giorni.
- 8 punti per infortuni che causano inabilità permanente.
- 20 punti in caso di infortunio mortale.
Recupero dei Crediti
Il recupero dei crediti decurtati è possibile mediante:
- Corsi di formazione specifici.
- Adozione di misure correttive per migliorare la sicurezza.
Colpa Grave e Sospensione della Patente
Il concetto di colpa grave gioca un ruolo fondamentale. In caso di infortuni mortali o che causano inabilità permanente, il comportamento del datore di lavoro, se riconosciuto come gravemente negligente o imprudente, porta alla sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi.
La colpa grave si verifica quando le imprese ignorano le normative di sicurezza, non adottano misure di prevenzione adeguate o trascurano la formazione dei dipendenti.
Sanzioni per la Mancanza della Patente a Crediti e Obblighi del Committente e del Responsabile dei Lavori
L'introduzione della patente a crediti, obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ha ampliato i compiti e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori.
Il Decreto Legislativo n. 81/2008, modificato dal Decreto Legge 19/2024, assegna un ruolo cruciale a questi soggetti nel verificare che le imprese operino in conformità alle norme di sicurezza.
In particolare, l’articolo 90 comma 9 con la nuova lettera b bis stabilisce per queste due figure della prevenzione in cantiere l’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti, che deve essere accompagnata da un punteggio minimo di 15 crediti, requisito indispensabile per poter operare nei cantieri.
Verifica dell’Idoneità e del Possesso della Patente a Crediti
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b-bis D.Lgs. n. 81/200, il committente o il responsabile dei lavori ha il dovere di verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti con almeno 15 crediti, prima dell’inizio dei lavori.
Questo obbligo si applica a tutte le imprese che operano in cantiere (inclusi ovviamente i subappalti).
Sanzioni per la Mancanza della Patente a Crediti
Le imprese che operano senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti sono soggette a sanzioni amministrative particolarmente severe. Le principali conseguenze includono:
- Sanzione fino al 10% del valore complessivo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, come stabilito dalla normativa.
- Interruzione immediata delle attività nel caso in cui il punteggio della patente scenda sotto i 15 crediti. Le attività potranno essere riprese solo una volta che i crediti saranno reintegrati.
Sanzioni per Committenti e Responsabili dei Lavori
Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede anche sanzioni per il committente o il responsabile dei lavori che non ottemperano all’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti o dell’attestato di qualificazione SOA.
In particolare, il mancato rispetto di tale obbligo, specificato nel comma 9, lettera b-bis dell’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, può portare a:
- Sanzioni amministrative pecuniarie: la violazione dell'articolo 90 comma 9, lettera c) è punita con una sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per il committente o responsabile dei lavori che non trasmette la documentazione di verifica all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori.
Sospensione dei Lavori e Responsabilità per Colpa Grave
In caso di procedimento penale conseguente ad infortunio sul lavoro in cantiere la mancata verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori del possesso della patente a crediti o della attestazione SOA di terza classe può costituire circostanza rilevante ai fini della definizione della colpevolezza e anche in termini di responsabilità amministrativa d’impresa (D.Lgs. n. 231/2001).
In questo caso:
- Il committente o il responsabile dei lavori può essere chiamato, in caso di infortunio, a rispondere penalmente e civilmente per la mancata verifica delle condizioni di sicurezza e per non aver controllato l’idoneità delle imprese.
- La revoca della patente per l'impresa coinvolta potrebbe anche determinare gravi ritardi nei lavori, con effetti negativi sull'intero progetto.
Ai sensi del comma 10 dell’articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008 “la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) . In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14”.
Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 n. 132: Regolamento per la Patente a Crediti
Il Decreto Ministeriale del 18 settembre 2024 n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2024, è un provvedimento cruciale che stabilisce le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della Patente a Crediti.
Questo regolamento si propone di rafforzare il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2024 e disciplina in dettaglio le procedure operative, i requisiti e i criteri di valutazione necessari per ottenere e mantenere la patente a crediti, che diventa obbligatoria per chiunque svolga attività lavorative nei cantieri.
Contesto Normativo
Il Decreto Ministeriale è emanato in attuazione del comma 3 dell'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 81/2008, così come modificato dall'articolo 19 del Decreto Legge 19/2024.
La sua finalità principale è quella di:
- Regolamentare il sistema di qualificazione tramite crediti.
- Definire le modalità di presentazione delle domande per il rilascio della patente.
- Stabilire i contenuti informativi della patente stessa.
- Regolare il procedimento per l'adozione di provvedimenti di sospensione e revoca della patente.
Modalità di Presentazione della Domanda
L’articolo 1 del Decreto Ministeriale descrive nel dettaglio le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente a crediti.
Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il portale è strutturato per garantire l’identificazione sicura del soggetto richiedente e per verificare il possesso dei requisiti necessari, che sono:
- Iscrizione alla Camera di Commercio.
- Adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
- Documento di valutazione dei rischi, obbligatorio nei casi previsti dalla normativa.
- Certificazione di regolarità fiscale (DURF)
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP, ove prevista
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un soggetto munito di delega scritta.
Le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea o in paesi extra-UE sono tenuti a presentare documentazione equivalente, riconosciuta in Italia, per ottenere la patente.
Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive
Il Decreto introduce la possibilità per le imprese di presentare autocertificazioni per alcuni requisiti.
In particolare:
- L’iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva e fiscale possono essere autocertificate secondo le disposizioni dell’art. 46 del DPR 445/2000.
- Gli obblighi formativi, il possesso del documento di valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) possono essere attestati attraverso dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
Tuttavia in caso di falsificazione dei dati o violazione delle autocertificazioni, la patente viene immediatamente revocata e può essere richiesta nuovamente solo dopo 12 mesi.
Informazioni sull'Accesso e Visualizzazione della Patente a Crediti
Con Decreto Direttoriale n. 43/2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha definito le modalità con cui i soggetti interessati possono accedere e visualizzare le informazioni nella piattaforma Patente a Crediti (PaC).
Visualizzazione Patente a Crediti - Accesso per titolari della patente e delegati: consente di consultare tutti i dati della Patente a Crediti ai titolari della Pac e loro delegati.
Requisiti Richiesti per la Patente a Crediti Cantieri
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti...
Tabella Riepilogativa Sanzioni
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Operare senza patente o con punteggio inferiore a 15 crediti | Sanzione amministrativa da €6.000 a €12.000 ed esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi |
| Mancata verifica del possesso della patente da parte del committente/responsabile dei lavori | Sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro |
| Violazioni riguardanti la formazione e l'addestramento dei lavoratori | Decurtazione di 2 crediti per ogni violazione |
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