Sul BURL di lunedì 27 novembre 2017 n. 48 (Supplemento) è stato pubblicato il Regolamento regionale 23 novembre 2017 n. 7, recante “Criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”.
Come già comunicato con la news del 24 marzo 2016 prot. n. 494/PB/av, la Legge regionale n. 4/2016 in materia di difesa del suolo aveva modificato la Legge regionale n. 12/2015 sul Governo del Territorio, prevedendo l’art. 58 bis.
Il Regolamento di cui trattasi dà attuazione a quanto previsto dallo stesso art. 58 bis, indicando ai Comuni modalità di conseguimento dell’invarianza idraulica e idrologica secondo i criteri e metodi stabiliti dallo stesso Regolamento regionale che dovranno essere recepite nei regolamenti edilizi dei singoli Comuni.
Pertanto le previsioni contenute nel R. R. n. 7/2017 sono immediatamente vincolanti per gli Enti Locali.
Campo di Applicazione del Regolamento
Entrando nel merito del provvedimento l’art. 3, in base a quanto previsto dall’art. 58 bis della L. R. n. 12/2005, disciplina il campo di applicazione del Regolamento che riguarda:
- Gli interventi di nuova costruzione.
- Quelli di demolizione, totale o parziale, fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie urbanizzata preesistente.
- Gli interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione.
Inoltre, sono inclusi gli interventi edilizi di:
- Ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 1.
- Nuova costruzione, così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 1.
- Ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 1.
- Relativi alla realizzazione di opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-ter), del d.p.r. 1.
- Installazione dei pannelli di impianti agri-voltaici o fotovoltaici con caratteristiche costruttive o anche di posa tali da comportare una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione, purché con superficie maggiore di 150 mq, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 2.
Gestione delle Acque Piovane e Sistemi di Controllo
L’art. 5 del Regolamento disciplina i sistemi di controllo e di gestione delle acque piovane, stabilendo che questa deve avvenire, se possibile, garantendo l’infiltrazione, l’evapotraspirazione e il riuso.
La realizzazione di uno scarico delle acque pluviali in un ricettore è dovuta in caso di capacità di infiltrazione dei suoli inferiore rispetto all’intensità delle piogge più intense. Il medesimo scarico deve avvenire a valle di invasi di laminazione dimensionati per rispettare le portate massime ammissibili indicate dal Regolamento e differenziate in ragione della criticità idraulica del Comune in cui si realizzerà l’intervento.
Classificazione degli Interventi e Valori Massimi Ammissibili
Gli artt. 7, 8 e 9 disciplinano la classificazione degli interventi di invarianza idraulica e idrologica, partendo dall’indicazione dei valori massimi ammissibili della portata meteorica scaricabile nei ricettori, che è differenziata a seconda della criticità idraulica dei Comuni. Questi, infatti, sono stati suddivisi in tre Aree (alta, media e bassa criticità) come indicato nell’Allegato B del Regolamento.
Le modalità di calcolo definite agli artt. 10 e 11 del Regolamento forniscono gli strumenti tecnici per la corretta applicazione delle misure.
Studio di Gestione del Rischio Idraulico e Sostenibilità Urbana
L’art. 14 prevede la realizzazione da parte di ciascun Comune di uno studio di gestione del rischio idraulico che deve essere recepito nel Piano di Governo del Territorio al momento della revisione di quest’ultimo ai sensi della L.R. 31/2014.
L’art. «1-bis. L’attuazione del principio dell’invarianza idraulica e idrologica mediante il ricorso a soluzioni basate sulla natura o a sistemi di drenaggio urbano sostenibile, ove ritenute, caso per caso, fattibili e adeguate, concorre, altresì, all’incremento della sostenibilità dei sistemi urbani, alla mitigazione del fenomeno ‘isola di calore urbano’ e alla tutela della biodiversità, secondo quanto previsto all’articolo 55, comma 2, della l.r. n.
«2-ter) superficie interessata dall’intervento: somma delle superfici, di una porzione di territorio, che vengono trasformate attraverso uno o più interventi che richiedono, singolarmente o complessivamente, l’applicazione delle misure di invarianza idraulica e idrologica di cui all’articolo 3.
TAG: #Idraulica
