Il reverse charge, o inversione contabile, è un meccanismo fiscale introdotto per contrastare l'evasione dell'IVA, trasferendo l'obbligo del versamento dell'imposta dal fornitore al cliente. In Italia, questo meccanismo è stato applicato al settore edile con la Legge Finanziaria del 2007 e successivamente ampliato con varie modifiche legislative.
Cos'è il Reverse Charge?
Il termine reverse charge o “inversione contabile” fa riferimento ad una modalità di assolvimento dell'IVA derogante le usuali regole che designano il cedente o prestatore quale soggetto debitore dell'imposta. Il reverse charge (inversione contabile) è un’eccezione rispetto al principio di cui all’art. 17, comma 1, del D.P.R. 633/1972, secondo il quale il debitore dell’IVA è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.
Con l’inversione contabile è il cessionario/committente ad essere tenuto all’assolvimento dell’imposta, diventando in questo modo il debitore dell’IVA relativa alla prestazione ricevuta dal cedente/prestatore e allo stesso tempo il soggetto obbligato al versamento del tributo.
L’obiettivo principale del reverse charge è prevenire l’evasione fiscale, impedendo che l’emittente della fattura non versi l’IVA detratta dal destinatario. Tuttavia, l’errata applicazione del meccanismo può comportare sanzioni significative per le imprese coinvolte.
Base Normativa
Con la Legge 190/2014 (lettera a-ter, art. 17 comma 6, D.P.R. 633 /72) sono state introdotte e specificate le modalità di applicazione del meccanismo di inversione contabile per alcuni servizi dei lavori edili, diversi da quelli generici (previsti dalla lettera a dello stesso comma) per i quali si applica il meccanismo già dal 2007.
La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 2014) ha apportato delle novità all' art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/72.
Come Funziona la Fattura con Reverse Charge?
Con l’inversione contabile si modifica anche la modalità di fatturazione in riferimento all’operazione effettuata dal cedente/prestatore nei confronti del committente/cessionario. Secondo l’articolo 17 comma 5 del D.P.R. 633/1972, il meccanismo è il seguente:
Adempimenti del Cedente
- Emettere fattura senza applicazione dell’IVA, indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (per il settore edile, art. 17,comma 6, lett. a, a-bis, a-ter, del D.P.R. 633/1972). Nella fattura elettronica andrà utilizzato il codice natura operazione N 6.7 invece del codice N.6.3.
- Annotare la fattura nel registro delle fatture emesse.
- Chi fattura in reverse charge non subisce limitazioni per quanto riguarda la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti e può regolarmente esercitare il diritto al rimborso dell’IVA secondo le modalità previste dall’art. 38-bis.
Adempimenti del Cessionario
- Integrare la fattura ricevuta, emessa dal cedente senza IVA, indicando sul documento l’aliquota ordinaria e la relativa imposta.
- Annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento della fattura o comunque entro 15 giorni dal suo ricevimento, con riferimento al relativo mese nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, o alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione.
- Contabilizzare la fattura integrata nelle liquidazioni periodiche.
Quando si Applica il Reverse Charge in Edilizia?
Secondo la normativa vigente, il reverse charge in edilizia si applica quando coesistono due condizioni principali:
- Contratto di subappalto (requisito oggettivo): deve esistere un contratto di subappalto che preveda la prestazione di servizi non intellettuali.
- Appartenenza al settore edile (requisito soggettivo): entrambe le parti coinvolte, l’appaltatore e il subappaltatore, devono operare nel settore edile, come definito nella sezione F della Tabella Atecofin 2004 (dal 2008 sostituita dalla Tabella Ateco 2007).
Il meccanismo del reverse charge non si applica ai rapporti tra appaltatore e committente principale, ma solo ai rapporti tra subappaltatore e appaltatore o tra subappaltatori.
Prestazioni Soggette a Reverse Charge
Per poter individuare correttamente le prestazioni soggette al reverse charge, bisogna far riferimento a quelle che vengono elencate all’art.17, co.6, lett. a-ter, del D.P.R. 633/1972 e vanno desunte dalla classificazione ATECO, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative agli edifici.
- Pulizia: pulizia generale (non specializzata) di edifici; altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.
- Demolizione: demolizione.
- Impianti: installazione di impianti elettrici, elettronici, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, per la distribuzione del gas, di spegnimento antincendio, ascensori e scale mobili, lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni, altri lavori di costruzione e installazione (limitatamente alle prestazioni relative ad edifici). Sono comprese anche le attività di riparazione e manutenzione per le citate casistiche.
- Completamento: intonacatura e stuccatura; posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate, infissi, arredi, pareti mobili e simili; rivestimento di pavimenti e di muri; tinteggiatura e posa in opera di vetri; attività non specializzate di lavori edili (muratori); altri lavori di completamento e di finitura degli edifici.
Sono comprese anche le attività di: finitura e completamento degli edifici; installazione di tutti i tipi di servizi (per esempio impianti idraulico-sanitari, riscaldamento e condizionamento dell’aria, antenne, sistemi di allarme, apparati elettrici, sistemi antincendio, ascensori, ecc.); isolamento, rivestimento e installazione di impianti di illuminazione e segnaletica nel settore trasporti; riparazione e manutenzione per le citate casistiche; noleggio attrezzature per la costruzione con manovratore.
Quando Non si Applica il Reverse Charge?
Non tutte le operazioni edili sono soggette al reverse charge. Le principali esclusioni comprendono:
- Fornitura con posa in opera: la fornitura di beni con posa in opera è considerata cessione di beni se la posa non altera la natura del bene e se il costo del bene rappresenta la parte preponderante del costo totale.
- Contratti di appalto diretti: prestazioni rese direttamente nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione non rientrano nel reverse charge.
- Prestazioni intellettuali.
Sono escluse dall’applicazione del reverse charge le prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione relative a impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale, anche se formano un tutt’uno con l’edificio.
Regime Forfettario e Reverse Charge Edilizia
Se un contribuente in contabilità semplificata o ordinaria riceve fattura da un forfettario per lavori edili, di pulizia, demolizione, installazione di impianti o completamento di edifici, normalmente soggetti a reverse charge, non dovrà applicare il meccanismo dell’inversione contabile.
Infatti, come chiarito dalla circolare n. 14/E/2015, il regime forfettario prevale sul reverse charge.
TAG: #Idraulici
