Al cuore non si comanda, ma nemmeno a certe esigenze fisiologiche che arrivano spesso nei momenti più inopportuni. Quando c’è da andare, c’è da andare. In certi casi, il più velocemente possibile. Se si è in giro in città, la prima insegna che si cerca è quella di un bar che, in quanto locale pubblico, deve avere i servizi igienici a disposizione. Ma se ho già preso il caffè ed è troppo presto per l’aperitivo, posso andare nel bagno del bar senza pagare la consumazione? Oppure sono obbligato a ordinare qualcosa per risolvere l’emergenza? Vediamo cosa prevede la legge.

Bar: i clienti hanno il diritto di andare in bagno?

C’è una normativa che obbliga gli esercizi pubblici ad avere un bagno. Non c’è, invece, quella che obbliga il gestore dell’esercizio pubblico (in questo caso un bar, ma potrebbe essere anche un negozio) a metterlo a disposizione dei clienti in maniera gratuita. In buona sostanza, i clienti paganti hanno il diritto di utilizzare i servizi igienici senza che il titolare/gestore del locale pubblico possa opporsi.

Bar: si può andare in bagno senza pagare la consumazione?

Il proprietario di un bar è tenuto soltanto ad avere un bagno a norma e funzionante. Altrimenti è passibile di sanzioni, soprattutto se il cliente ha ordinato e pagato una consumazione ma si sente dire che il bagno non c’è o è fuori uso. In questo caso, l’avventore può chiamare i vigili urbani per una verifica. Se dal controllo emerge che, in effetti, il locale non ha un bagno a disposizione, il proprietario pagherà la multa. L’importante, dunque, è che il cliente paghi una consumazione per poter pretendere di utilizzare il bagno.

Secondo la legge, il gestore di un pubblico esercizio non può rifiutarsi di mettere la sua toilette a disposizione di un cliente pagante senza giustificato motivo. Dunque, chi ha bisogno del bagno deve essere un cliente pagante - cioè che abbia preso almeno un caffè o un pacchetto di caramelle - sempreché non ci sia un giustificato motivo che impedisca l’utilizzo dei servizi igienici.

Siccome la legge costringe il titolare del pubblico esercizio ad avere sempre un bagno a norma e funzionante, l’unico giustificato motivo che verrebbe in mente per impedire ad un cliente di utilizzarlo è che il bagno sia occupato oppure che sia guasto a causa della condotta di un precedente cliente, il quale ha reso impossibile provvedere immediatamente alla riparazione. Ci sarebbero altri motivi per cui negare un bagno in un bar ad un cliente: ad esempio, che chi lo chiede sia una persona molesta, che dà fastidio agli altri forse perché troppo alticcio. Ma qui subentra il diritto dell’esercente ad allontanarlo dal suo locale, non tanto la questione del bagno.

Sul fatto che solo i clienti possano utilizzare il bagno dell’esercizio pubblico è stata categorica anche la giurisprudenza: l’uso del bagno nei pubblici esercizi è un servizio privato fornito ai clienti e non un servizio pubblico a disposizione dei passanti.

Cosa fare se il gestore del bar rifiuta l’uso del bagno?

Nel caso in cui il gestore dell’esercizio pubblico rifiuti ingiustificatamente l’uso del bagno ai clienti paganti, il cliente, il consumatore potrà rivolgersi alle forze dell’ordine che provvederanno a sanzionare il detentore del pubblico esercizio.

A ognuno di noi almeno una volta nella vita sarà capitato. Il bisogno impellente di andare in bagno, l'assenza di wc pubblici nelle vicinanze e la sola possibilità di recarsi in un bar o un ristorante lì nei paraggi. Il dubbio che assale tanti è sempre il medesimo: posso usufruire dei servizi igienici pur non essendo cliente del locale? Posso andare in bagno anche senza effettuare una consumazione? Molti di noi hanno tentato la sorte, sperando nella benevolenza del gestore o di chi per lui. Alcuni avranno ricevuto una risposta positiva, ad altri invece sarà stato recapitato un bel: "No, il bagno è solamente per i clienti". Ma tutto ciò è legale? Si può vietare a qualcuno di usufruire del bagno pur non essendo un consumatore? Che cosa dice la legge in merito?

Di base l'eventuale risposta negativa è legittimata. Il bagno di un locale pubblico non è considerabile un bagno pubblico, per questo solamente un cliente può usufruire dei servizi di quel determinato locale. Il bisognino, insomma, in qualche modo lo dobbiamo pagare. Questo a livello generale, a meno di precise e differenti disposizioni prese eventualmente dai singoli comuni.

Come si legge anche sul sito consumatori.it a chiarire questo aspetto è stata la sentenza del TAR Toscana, n. 691 del 18/2/2010, frutto del ricorso contro una delibera del Consiglio Comunale di Firenze, n.69 del 24 luglio 2007. Questa imponeva agli esercizi pubblici di non vietare l'utilizzo gratuito del bagno a chiunque ne avesse necessità. La sentenza del TAR regionale ha invece cambiato le carte in tavola, prendendo in considerazione “l’eccessiva gravosità economica” dell’obbligo di fornire gratuitamente l’uso del bagno, e basandosi anche sul fatto per cui l'utilizzo dei bagni messi a disposizione dal Comune fosse onerosa, non gratuita.

Se, per legge, qualsiasi esercizio pubblico deve avere a disposizione un bagno a norma e funzionante (fatta eccezione per quei locali come pizzerie d'asporto o gelaterie dove c'è un consumo immediato o l'asporto del prodotto), dall'altra parte questo può essere quindi solamente usufruito da chi è cliente pagante di quello stesso locale (salvo diverse disposizioni municipali: a Parma per esempio il Comune consente l’utilizzo gratuito al pubblico dei servizi all'interno dei locali).

Gli esercizi commerciali non possono inoltre imporre una tariffa fissa per utilizzare il bagno a chi non è consumatore, poiché non è possibile chiedere un corrispettivo per un servizio che non è l’oggetto della propria attività. Il gestore di un bar o di un ristorante (ma locali pubblici in generale) non è legittimato quindi a istituire una tassa ai non paganti. In passato è capitato che ciò avvenisse, e gli esercenti sono stati multati.

Di base, in sostanza, il semplice “passante”, non cliente e non consumatore, non può rivendicare alcun diritto al bagno. Questo anche nel caso in cui fosse affetto da particolari patologie.

L'esercente può vietare l'utilizzo del bagno a un cliente?

Detto tutto ciò esiste anche un caso per cui l'esercente potrebbe interdire l'utilizzo del bagno anche a un cliente pagante. Il Tulps (Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, già citato per esempio nel caso dei ristoranti childfree o del possibile divieto di accesso in un locale per abbigliamento ritenuto inadeguato) dichiara come in caso di "giustificato motivo" pure i servizi igienici possano essere interdetti a un avventore. Nel caso specifico per giustificati motivi si intende, per esempio, l’inagibilità temporanea o il fatto che il bagno sia occupato, sempre temporaneamente, da un altro cliente.

Come in tanti altri casi, poi, è sempre questione di buon senso e di educazione. Sia da parte dell'esercente, sia da parte di chi richiede l'eventuale accesso alla toilette.

Un bar non è un luogo pubblico, ma un luogo aperto al pubblico. Per entrare in un museo o in un cinema è necessario pagare il biglietto. Non si può quindi occupare un posto al bar senza consumare, poiché questa è una conditio sine qua non per accedere all’attività commerciale.

È lecito utilizzare il bagno del bar senza consumare?

Non è corretto considerare i locali pubblici quali bar e ristoranti come bagni pubblici. Il cliente non può usufruire della toilette senza aver effettuato una consumazione: il mantenimento e la pulizia dei servizi hanno un costo per il gestore del locale.

Per essere considerati clienti paganti non esiste un importo minimo: anche acquistando il prodotto con il prezzo più basso, la persona diventa cliente pagante del locale e in quanto tale ha il diritto di usufruire del bagno. Secondo il Tulps questo è possibile solo in caso ci sia un “giustificato motivo”. Tuttavia, salvo diversa indicazione del singolo regolamento comunale, i bagni dei locali pubblici sono riservati ai clienti.

Consumazione obbligatoria al bar per usare il bagno: è legale? Il titolare del locale pubblico è costretto a far utilizzare la toilette?

È possibile usufruire del bagno di un locale senza consumare? La risposta breve è no: di norma il bagno nei locali pubblici è riservato a chi consuma nel locale stesso e quindi ne diventa cliente. Ma anche se questa risposta potrebbe risultare scontata per molte persone, la questione è stata oggetto di diversi dibattiti. Lo ha chiarito la sentenza del TAR Toscana, n. 691 del 18/2/2010, risultato di un ricorso contro la Delibera del Consiglio Comunale di Firenze, n.69 del 24 luglio 2007, che all’art. 29, comma 3, imponeva ai locali pubblici di garantire l’uso a titolo gratuito del bagno “a chiunque ne facesse richiesta”. La sentenza del TAR Toscana afferma che “l’eccessiva gravosità economica” dell’obbligo di fornire gratuitamente l’uso del bagno potrebbe comportare una limitazione della libertà di iniziativa economica, in violazione dell’art. 41 Cost. La prova di questa gravosità, indica la sentenza, “si coglie agevolmente nel fatto che l’erogazione dello stesso servizio da parte del Comune (tramite la predisposizione di bagni pubblici) è onerosa e non gratuita” e che quindi “il Comune di Firenze pretende di imporre ai privati di rendere a titolo gratuito una prestazione che, allorché venga resa dal Comune medesimo, è, invece, a titolo oneroso”.

Questo riguarda tutti gli esercizi con un’attività di somministrazione di alimenti e bevande che prevedono una sosta da parte di chi consuma, come bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, self service, fast food, birrerie, pub, enoteche e simili. Il fatto che i locali pubblici debbano avere un bagno, però, non significa che chiunque abbia diritto ad usufruirne.

La normativa di riferimento è il Tulps, Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza, che nell’art 187 stabilisce che gli esercenti non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.

Chi possiede un esercizio di somministrazione e non ha un bagno a norma e funzionante è sanzionabile. Il consumatore o la consumatrice a cui è impedito l’uso del bagno perché non presente o perché inagibile può chiamare la polizia municipale per una verifica.

Ad esempio il Comune di Parma, con il Regolamento per la Convivenza approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 134/2010, ha previsto all’art. 26 che “i titolari di esercizi pubblici, commerciali ed artigianali favoriscono l’uso dei servizi igienici da parte del pubblico, compatibilmente con l’organizzazione interna”

TAG: #Bagno

Potrebbe interessarti anche: