Le norme relative al vincolo idrogeologico si applicano in tutti i territori coperti da bosco (Legge regionale 21/03/2000, n. 39, art. 37, com. 1) e nei terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267.

Autorizzazione e Dichiarazione di Inizio Lavori

L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune nei casi previsti dalla Legge regionale 21/03/2000, n. 39, art. 42, com. 5:

  • trasformazione d'uso dei terreni per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
  • la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.

Il Regolamento regionale 08/08/2003, n. 48/R disciplina le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previste dalla Legge regionale 21/03/2000, n. 39. Nel regolamento sono individuate le tipologie di intervento in cui si applica la procedura dell’autorizzazione (Regolamento regionale 08/08/2003, n. 48/R, art. 101) o della dichiarazione di inizio lavori (Regolamento regionale 08/08/2003, n. 48/R, art. 93 e 100).

Le opere e i movimenti di terreno, eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione e indicati nel Regolamento regionale 08/08/2003, n. 48/R, art. 92.

Nuova Legge Regionale n. 41/2018

Sul BURT 33 del 01/08/2018 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 41 del 24 luglio 2018, contenente disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r.

Questa nuova L.R. 41/2018 entrerà in vigore da sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURT 33 del 01/08/2018. La prima cosa che interesserà i tecnici professionisti è l’abrogazione della vecchia quanto discussa L.R. 21/2012.

Infine sono state inserite opportune clausole transitorie per consentire l’applicazione e uso degli attuali strumenti urbanistici comunali (Piani strutturali, regolamenti urbanistici e piani operativi) non ancora aggiornati al D.Lgs 49/2010, in particolare per raccordare i previgenti quattro livelli di pericolosità idraulica con i tre nuovi livelli introdotti appunto dalla Direttiva Alluvioni.

Obiettivi e Principi della Nuova Legge

Commentando l'approvazione in Consiglio regionale della modifica alla legge regionale 21 del 2012 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua", l’assessore regionale all’ambiente Federica Fratoni l’ha definita «Una legge all'avanguardia che risponde a un'evoluzione del quadro normativo e dei relativi strumenti e che abbandona il mero vincolo statistico della pericolosità per accentuare la tutela del territorio attraverso un'analisi puntuale del contesto.

La nuova legge sul rischio idraulico che esce dal Consiglio ci permetterà, là dove si immaginano interventi di riqualificazione urbana, di farlo in maggiore sicurezza dal rischio alluvioni. In estrema sintesi, riusciamo a coniugare più sicurezza con lo sviluppo. La valorizzazione del territorio.

La disciplina riguardante le trasformazioni del patrimonio edilizio esistente è finalizzata a consentirne il recupero e la gestione conseguendo al contempo un'adeguata gestione del rischio alluvioni. La gestione del rischio alluvioni distingue le condizioni di attuazioni delle trasformazioni a seconda che queste ricadono all'interno o all'esterno del perimetro urbanizzato. L'incentivo a forme di collaborazione pubblico privato riguarda la realizzazione di opere idrauliche attraverso la stipula di una specifica convenzione. La Regione assegnerà ai Comuni contributi ai fini della implementazione delle mappe di pericolosità.

La Fratoni sottolinea che «Mantenendo saldi i vincoli di inedificabilità nelle aree a elevata pericolosità idraulica, oggi sappiamo che dobbiamo fare i conti con un rischio medio e che non esiste un livello di sicurezza assoluto. Soprattutto, sappiamo che abbiamo bisogno di lavorare sui temi della rigenerazione urbana e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Questa legge ci dice come intervenire mantenendo il regime di sicurezza idraulica e responsabilizzando i sindaci che nelle loro attività di governo del territorio potranno ripensare il proprio comune attraverso un principio di consapevolezza del rischio.

Il testo ha una genesi che parte nel 2012 quando fu fatta la legge 21 a seguito degli eventi drammatici di Aulla, il presidente Rossi decise di mettere un punto e innescare una fase di profonda riflessione che ha portato all'evoluzione fondamentale del quadro. Ci sono stati la normativa europea che è stata recepita anche dalla Regione Toscana attraverso l'approvazione del piano di gestione rischio alluvioni, poi la riorganizzazione dei Consorzi, dei Geni civili, e le risorse, tantissime, che sono state investite e che continuano a essere investite per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica. I tempi sono quindi maturi per introdurre una nuova filosofia più innovativa e attuale.

In pratica, quando saranno previsti interventi di riqualificazione urbana, o di ristrutturazione di strutture esistenti e storicizzate di interesse pubblico, si agirà non prendendo più a riferimento solo la frequenza degli eventi alluvionali ma, criterio ben più puntuale, la possibile intensità di questi con la conseguente valutazione degli eventuali danni provocati. Il che implica naturalmente, anche l'assunzione di tutte le iniziative conseguenti.

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