Il vincolo idraulico in Toscana è un tema di fondamentale importanza per la gestione del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico. La normativa di riferimento è complessa e articolata, coinvolgendo leggi regionali, regolamenti comunali e strumenti di pianificazione. Questo articolo si propone di fornire una panoramica delle principali disposizioni in materia.

Riferimenti Normativi Fondamentali

La disciplina del vincolo idrogeologico in Toscana si basa su diversi atti normativi, tra cui:

  • Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267: "Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".
  • Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana) e successive modifiche e integrazioni.
  • Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 8 agosto 2003, n. 48/R: disciplina le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previste dalla Legge regionale 21/03/2000, n. 39.
  • Deliberazione del Consiglio Regionale n. 11 del 25 gennaio 2005: approvazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.G.R.A.) del Bacino regionale Toscana Nord.
  • Legge Regionale n°41 del 24 luglio 2018: "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007 /60 / CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni)- Modifiche alla l.r. 80 /2015 e alla l.r. 65 /2014".

Inoltre, è importante considerare i regolamenti edilizi comunali e gli strumenti urbanistici, come il Regolamento Urbanistico comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n°58 del 24/07/2015.

Ambito di Applicazione del Vincolo Idrogeologico

Le norme relative al vincolo idrogeologico si applicano in tutti i territori coperti da bosco (Art. 37 c. 1) e nei terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267.

Per consultare al meglio i contenuti del portale della Regione Toscana assicurarsi di mantenere la spunta sui livelli nominati: Vincolo Idrogeologico, Regio Decreto e Perimetrazione meramente ricognitiva delle Aree Boscate.

Autorizzazione e Dichiarazione ai Fini del Vincolo Idrogeologico

L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune nei casi previsti all’Art. 42 c. 5 della Legge regionale 21/03/2000, n. 39, specificamente per:

  • Trasformazione d'uso dei terreni per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive.
  • Realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.

Nel regolamento sono individuate le tipologie di intervento in cui si applica la procedura dell’autorizzazione (Regolamento regionale 08/08/2003, n. 48/R, art. 101) o della dichiarazione di inizio lavori (Regolamento regionale 08/08/2003, n. 48/R, art. 93 e 100).

La domanda di autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico sono presentate, come meglio riportato all’art. 3 septies e s.m.i. del vigente Regolamento Edilizio.

Il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dalla data di presentazione delle eventuali integrazioni, fatta salva l’adozione entro tale termine di apposito atto con il quale sia comunicato un provvedimento di irricevibilità o di sospensione con richiesta di integrazione.

Regolamenti Comunali e Gestione del Vincolo Idrogeologico

Alcuni comuni, come Pietrasanta, hanno adottato specifici regolamenti per la gestione del vincolo idrogeologico. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 06/12/2021 il Comune di Pietrasanta ha approvato il “Regolamento Comunale per lo svolgimento delle funzioni in materia di Vincolo Idrogeologico Edilizio” come previsto dal Titolo V Capo I art.40 della LRT 39/2000, per adottare una corretta gestione, in particolare dal punto di vista della tutela dal rischio idrogeologico, delle aree indicate dal RD 3267/1923 e dalla normativa della Regione Toscana in ambito forestale.

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