Il vincolo idrogeologico in Italia è istituito e normato con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e il successivo regolamento di attuazione R.D. 1126/1926. Il Regio Decreto rivolge particolare attenzione alla protezione dal dissesto idrogeologico, soprattutto nei territori montani, ed istituisce il vincolo idrogeologico come strumento di prevenzione e difesa del suolo, limitando il territorio ad un uso conservativo.
Definizione e Scopo del Vincolo Idrogeologico
Il Regio Decreto Legge n. 3267/1923 “Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani”, tuttora in vigore, sottopone a “vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 (dissodamenti, cambiamenti di coltura ed esercizio del pascolo), possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque” (art. 1).
Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, corrispondono ai territori delimitati ai sensi del Reggio Decreto nei quali gli interventi di trasformazione sono subordinati ad autorizzazione. La loro conoscenza è fondamentale nell’ottica di una pianificazione sostenibile del territorio, al fine di garantire che tutti gli interventi interagenti con l’ambiente non ne compromettano la stabilità e si prevenga l’innescamento di fenomeni erosivi.
Il vincolo idrogeologico ha natura di vincolo “conformativo” della proprietà privata finalizzato a tutelare un interesse pubblico (in questo caso la conservazione del buon regime delle acque, la stabilità e la difesa idrogeologica del territorio) e, cioè, può essere imposto su tutti di immobili che presentano determinate caratteristiche con la conseguenza che non implica forme di indennizzo per i proprietari, così come avviene per i vincoli paesaggistici, storico-artistici, di parco/area protetta, ecc. (Consiglio di Stato, sez. IV, 29/9/1982, n. 424; Cassazione, Sez. Unite, 5520/1996; Cassazione, civile, sez. I, 22/02/1996, n.
Occorre evidenziare al riguardo che il vincolo idrogeologico non coincide con quello boschivo o forestale, sempre disciplinato in origine dal R.D.L.
Implicazioni e Limitazioni
In un terreno soggetto a vincolo idrogeologico in linea di principio qualunque intervento che presuppone una variazione della destinazione d’uso del suolo deve essere preventivamente autorizzata dagli uffici competenti.
Il vincolo idrogeologico in generale non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina gli interventi in queste aree all’ottenimento di una specifica autorizzazione (articolo 7 del R.D.L. n. 3267/1923).
Il vincolo idrogeologico non comporta l’inedificabilità assoluta dell’area, per cui possono essere realizzati gli interventi consentiti dalla strumentazione urbanistica e che non danneggiano o non mettono in pericolo i valori ambientali tutelati. La presenza del vincolo impone ai proprietari l’obbligo di ottenere prima della realizzazione dell’intervento il rilascio della specifica autorizzazione da parte dell’amministrazione competente, in aggiunta al titolo abilitativo edilizio (TAR Toscana, Firenze, sez. I, 1/7/2014, n. 1150; TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 30/9/2010, n. 32618; Consiglio di Stato, sez. V, 24/09/2009, n. 43731; Consiglio di Stato, sez.
Le autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o quando l’intervento richiesto può produrre i danni di cui all’art. 1 del R.D.L. 3267/23 ( art 1 : Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).
L’art. 7 del R.D.L. 3267 postula un divieto di effettuare le seguenti attività:
- trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura;
- trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.
Competenze Regionali e Pianificazione
Le Regioni, in virtù della competenza oggi attribuita dall’art. 61, comma 5 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) - Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche Art. 61, comma 5 - Assegna alle Regioni le funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Il piano per l’assetto idrogeologico valuta il rischio o la probabilità che si possa verificare un evento calamitoso in una determinata area, generando un certo livello di danno. In base al tempo stimato di ritorno dell’evento ed alla sua presunta entità, al valore degli elementi che sono presenti sull’area ed anche, laddove possibile, in funzione della vulnerabilità degli elementi stessi, viene stilata una scaletta di quattro livelli di rischio.
Per contro, le zone R3 ed R4 sono sempre soggette a prescrizioni dirette sull’attività edilizia, anche se quello che interessa a questi strumenti è evitare che si eseguano interventi che possono aumentare il rischio. Nelle zone R3 ed R4 è molto ben vista la demolizione senza ricostruzione, per delocalizzazione delle cubature, e la legge, all’art. 67 comma 6 del d.lgs. 152/2006, prevede che le regioni possano (debbano) procedere alla creazione di appositi strumenti premiali per delocalizzare le cubature, quindi rimuovere gli edifici dalle zone a rischio per ricollocarle in aree in sicurezza e, di conseguenza, per acquisire l’area di sedime dell’edificio demolito al patrimonio indisponibile del Comune.
Un’attenzione molto elevata viene posta alla realizzazione di volumi interrati o comunque posti al di sotto della linea teorica a cui può arrivare la piena: nelle zone R3 ed R4, anche se si volessero realizzare i locali interrati per destinazioni accessorie, tipo cantine o autorimesse, questi vengono generalmente vietati perché in caso di evento calamitoso diventano vere e proprie trappole per le eventuali persone presenti. Per conoscere con esattezza quale è il livello effettivo della piena attesa, si può fare una richiesta per ottenere il “tirante idraulico” agli uffici preposti (generalmente le ex provincie): l’ufficio risponderà con il livello del tirante calcolato sul piano di campagna, ovvero il livello a cui statisticamente può arrivare l’acqua durante una piena.
Raccordo con il Testo Unico Edilizia
La Legge 221/2015 cd. “Green Economy” ha inserito la tutela dell’assetto idrogeologico nell’ambito del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”, raccordandola così il procedimento edilizio, così come già previsto per la tutela di altri interessi pubblici (es. spetta allo Sportello unico per l’edilizia (art.
- l’esecuzione degli interventi ricompresi nell’attività edilizia libera (art. 6), così come quelli soggetti a CILA (art.
- non si potrà formare il silenzio assenso in caso di inutile decorso del termine per il rilascio del permesso di costruire qualora l’immobile oggetto di intervento sia sottoposto a vincolo idrogeologico (art.
- gli interventi realizzabili tramite Scia e Scia alternativa al Permesso di costruire, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela dell’assetto idrogeologico, sono subordinati al preventivo rilascio della autorizzazione dell’autorità competente (artt.
Documentazione e Consultazione
Di seguito sono consultabili i documenti prodotti per la perimetrazione del vincolo idrogeologico in base alla normativa vigente. Per ogni Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale (STIR) è resa disponibile la relativa documentazione di approvazione del vincolo, relazione generale, elenco catastali e cartografia, qualora esistenti.
Consulta la documentazione STIR Cagliari STIR Iglesias STIR Lanusei STIR Nuoro STIR Oristano STIR Sassari STIR Tempio
Comportamenti in caso di Allerta Meteo
Gli avvisi di criticità emessi dal C.F.R. Le alluvioni dovute ad esondazione di fiumi possono essere previste con alcune ore di anticipo. Ascolta la radio o guarda la televisione per apprendere eventuali avvisi di condizioni meteorologiche avverse o di allerte di Protezione Civile.
Ricorda che durante e dopo le alluvioni, l’acqua dei fiumi è fortemente inquinata e trasporta detriti galleggianti che possono ferire o stordire. Inoltre, macchine e materiali possono ostruire temporaneamente vie o passaggi che cedono all’improvviso.
- Poni al sicuro la tua automobile in zone non raggiungibili dall’allagamento nei tempi e nei modi individuati nel piano di emergenza del tuo Comune.
- Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico.
- evita il contatto con le acque. Sovente l’acqua può essere inquinata da petrolio, nafta o da acque di scarico.
- fai attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata.
- presta attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati.
Ricorda che in caso di frana non ci sono case o muri che possano arrestarla. Soltanto un luogo più elevato ti può dare sicurezza. ascolta la radio o guarda la televisione per apprendere dell’emissione di eventuali avvisi di condizioni meteorologiche avverse o di allerte di protezione civile.
- Allontanati dall‘area in frana.
- controlla se vi sono feriti o persone intrappolate nell’area in frana, senza entrarvi direttamente.
- le frane possono spesso provocare la rottura di linee elettriche, del gas e dell’acqua, insieme all’interruzione di strade e ferrovie.
Nel caso di perdita di gas da un palazzo, non entrare per chiudere il rubinetto. Verifica se vi è un interruttore generale fuori dall’abitazione ed in questo caso chiudilo.
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