Il 2 agosto 2006, a Roma, è stato rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 1 agosto 2002 con le modifiche e le integrazioni di seguito riportate.

Il 9 dicembre 2021, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in Roma è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria o, più semplicemente, il CCNL Forestali.

Premessa: Stato e Prospettive del Sistema Forestale Nazionale

Il bosco costituisce una preziosa risorsa di riequilibrio ambientale e un fattore importante di sviluppo economico-sociale. Gli scarsi risultati sinora ottenuti dalle politiche settoriali impongono la necessità di superare la logica di interventi sporadici e disarticolati, dimostratisi incapaci di promuovere un reale sviluppo.

È anzitutto necessaria una reale rivalutazione, anche culturale, delle molteplici funzioni del bosco (protettiva, produttiva, ricreativa) e degli aspetti sociali ed economici legati alle attività forestali ed idraulico-agrarie in grado di collocarle nel quadro delle politiche economiche e produttive. Salvaguardia del territorio e dell’ambiente, uso plurimo e produttivo del patrimonio boschivo, stabilità dell’occupazione e valorizzazione della professionalità degli addetti devono rappresentare gli obiettivi fondamentali di una nuova politica forestale, che deve adottare la programmazione degli interventi e l’attivazione di tutte le sinergie possibili come vincoli determinanti per la produttività sociale ed economica del settore.

Gli operai forestali che operano prevalentemente in zone montane, anche se non concorrenziali sul piano numerico, sono fondamentali sul piano dell’equilibrio territoriale perché contribuiscono a custodire vaste zone che assicurano un ruolo vitale per la sicurezza delle città e delle campagne di pianura attraverso i complessi sistemi idrogeologici ed ecologici del nostro Paese.

Fondamentale, quindi, é l’impiego di tali maestranze nella sistemazione della difesa del suolo, come l’attività di prevenzione e presidio territoriale. Il ripristino delle condizioni di agibilità del territorio montano in dipendenza di particolari eventi meteorici od altre calamità naturali.

Novità introdotte dal rinnovo del CCNL

Per quanto riguarda la parte economica, in primo luogo vengono incrementati i minimi tabellari per i lavoratori del settore. Il rinnovo segnala inoltre l’investimento delle parti in materia di previdenza complementare, nell’ottica di favorire le adesioni a Previdenza Cooperativa, che a partire dal 1° luglio 2018 è diventato il fondo negoziale di riferimento, in seguito alla fusione di Filcoop con altri fondi.

Allo stesso modo, nel rispetto della normativa vigente, viene aggiornata la disciplina sul lavoro a tempo parziale. Con il rinnovo, è stato infatti previsto il diritto di precedenza per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time nei casi di patologie oncologiche o gravi patologie croniche-degenerative che riguardino il coniuge, i figli, i genitori, ma anche qualora il lavoratore o la lavoratrice debba assistere una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3 L.

Anche la disciplina dell’apprendistato è stata integrata e rivista alla luce del d.lgs. Ulteriori correzioni sono state introdotte relativamente alla disciplina riguardante aspettative e permessi.

In questo ambito, viene innanzitutto riconosciuto un ulteriore periodo di massimo 6 mesi di aspettativa non retribuita per i lavoratori sottoposti a terapie riabilitative certificate e svolte presso strutture del SSN o strutture specializzate riconosciute dalle istituzioni per gravi patologie che ne facciano richiesta. Vengono inoltre estesi anche agli affini i permessi retribuiti di 3 giorni per decesso, eliminando il riferimento temporale annuale cosicché sia possibile usufruire di tali permessi per ogni singolo evento.

Con riferimento ai lavoratori e le lavoratrici a tempo determinato, con il rinnovo viene estesa anche a questi ultimi la possibilità di godere dei permessi retribuiti suddivisi in base alle giornate lavorate annue per frequentare corsi di studio legalmente riconosciuti.

Oltre alle modifiche agli articoli già esistenti, sono state poi inserite nuove previsioni relative alle ferie solidali, alla violenza di genere e le attività stagionali.

La nuova disciplina sulla violenza di genere ha invece l’obiettivo di sostenere le lavoratrici vittime di violenza nel loro reinserimento nella vita lavorativa e sociale, rispettando quanto sancito dalla Convenzione di Istanbul e dalla normativa nazionale.

Per questo motivo, viene riconosciuto alla lavoratrice, che rispetta i requisiti stabiliti dalla legge, il diritto ad un prolungamento del congedo retribuito fino ad un massimo complessivo di 5 mesi, a carico dell’azienda per quanto non coperto dall’INPS.

Ulteriori novità

  • Rispetto a quanto concerne le novità della disciplina collettiva, l’articolo 2 sottolinea che, al pari del CCNL, anche i Contratti Integrativi di Lavoro Regionale (CIRL) avranno durata quadriennale.
  • Inoltre, nelle regioni in cui non sia stato stipulato un accordo di armonizzazione tra la contrattazione territoriale esistente ed il CCNL, le parti territoriali dovranno incontrarsi per firmare il suddetto patto entro il 31/12/2023.
  • Ulteriori novità sono poi previste dall’art. 3, in cui viene sancito che il Comitato Bilaterale Nazionale - per il quale è previsto un ampliamento dei compiti - deve riunirsi entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del CCNL.
  • Nell’articolo, dedicato alle relazioni sindacali e al sistema di informazione, le parti si impegnano a costituire un Gruppo di lavoro paritetico a cui viene assegnato il compito di individuare eventuali modifiche nella classificazione del personale.
  • I commi 5 e 6 dell’aggiornato art. 5 bis stabiliscono, rispettivamente, che entro il primo quadrimestre di ogni anno, gli Enti e le imprese forestali dovranno comunicare alle OO.SS. territoriali aderenti che hanno stipulato il CCNL il dato aggregato delle attività fornite in appalto nonché il numero dei lavoratori coinvolti.
  • Inoltre, in caso di cambio di appalto, l’azienda cessante dovrà fornire tutte le informazioni inerenti alla cessazione della gestione dell’appalto alle RSA/RSU o alle OO.SS.

Il contratto, dopo una lunga e complessa trattativa, è riuscito finalmente a colmare un vuoto che perdurava da dieci anni e che riguardava i sessantamila lavoratori occupati nel settore, il quale si è ora adeguato alle modifiche e alle innovazioni legislative.

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL) del Molise

Il 9 giugno 2023 è stato sottoscritto il Contratto Integrativo Regionale di Lavoro del Molise, che integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, stipulato a Roma il 9 dicembre 2021.

Sfera di applicazione

Il CIRL si applica ai rapporti di lavoro fra i lavoratori previsti nel CCNL e la Regione Molise o altri Enti Pubblici del “Sistema Regione Molise” che con finanziamento pubblico e in amministrazione diretta, in affidamento o in appalto se cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgano attività di:

  • sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
  • imboschimento e rimboschimento;
  • miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
  • difesa del suolo con particolare riferimento alla lotta attiva agli incendi boschivi AIB;
  • valorizzazione ambientale e paesaggistica;
  • arboricoltura da legno;
  • pratiche silvocolturali;
  • filiera bosco-legna-energia, ad esclusione degli impianti di trasformazione ed erogazione dell’energia;
  • gestione forestale sostenibile e/o attiva;
  • programmazione forestale;
  • attività vivaistica.

Struttura della contrattazione

La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale. Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’art. 1.

Il CCNL stabilisce le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il CIRL si fonda.

Le parti riconoscono che formeranno oggetto della presente contrattazione a livello territoriale le seguenti materie:

  • art. 3 - riassunzione OTD;
  • art. 4 - centri di raccolta - rimborso chilometrico;
  • art. 5 - indennità di alta responsabilità, indennità per particolari responsabilità e mansioni, indennità di disagio;
  • art. 6 - permessi retribuiti per attività sindacale, politica, amministrativa e art.51 CCNL;
  • art. 7 - salano integrativo regionale - S.I.R.;
  • art. 8 - Classificazione, inquadramenti (art. 49 CCNL);
  • art. 9 - Qualifica professionale;
  • art. 10 - Spettanze mensili - fondo di riserva;
  • art. 11 - decorrenza, durata e norme transitorie.

Indennità previste dal CIRL Molise

Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL per gli operai sono riconosciute le seguenti indennità dovute in ragione ad incarichi e funzioni formalmente assegnati al lavoratore. L’incarico è da intendersi quale incarico temporaneo a tempo determinato, disposto dal datore di lavoro su proposta della direzione dei lavori e/o dal responsabile dei vivai.

  • Indennità di Capo Vivaista: All’operaio in possesso del V livello (operaio specializzato super), formalmente individuato per lo svolgimento della funzione di Capo Vivaista, è riconosciuta una indennità nella misura pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo regionale del V livello, per le effettive giornate di svolgimento dell'incarico.
  • Indennità di Capo Cantiere: All’operaio in possesso del V livello (operaio specializzato super), formalmente individuato per lo svolgimento della funzione di Capo Cantiere operaio, è riconosciuta una indennità nella misura pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo regionale del V livello, per le effettive giornate di svolgimento dell’incarico.
  • Indennità di Capo Operaio: All’operaio in possesso almeno del IV livello (operaio specializzato), formalmente individuato per lo svolgimento della funzione di Capo Operaio (coordinamento di più squadre), è riconosciuta una indennità nella misura pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo regionale del IV livello, per le effettive giornate di svolgimento dell'incarico.
  • Indennità di Capo Squadra: All’operaio in possesso almeno del III livello (operaio qualificato super), formalmente individuato per lo svolgimento della funzione di Capo Squadra, verrà riconosciuta una indennità nella misura pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo regionale del III livello, per le effettive giornate di svolgimento dell'incarico.
  • Indennità per conduttori di automezzi e mezzi meccanici: All’operaio adibito alla guida di automezzi nonché al conducente di macchine agricole operatrici e macchine operatrici, formalmente individuato ed autorizzato alla guida dei mezzi, è riconosciuta una indennità pari ad euro 3,00 (tre) giornaliera lorda per l’effettivo utilizzo e/o guida dell’automezzo. Tale somma è comprensiva anche degli oneri per il rinnovo dell'eventuale Carta di Qualificazione del Conducente - CQC.
  • Indennità per utilizzo di attrezzature meccaniche: Al solo operaio di II livello (operaio qualificato) che, formalmente individuato e con specifica capacità, svolge la propria attività lavorativa utilizzando l'attrezzatura meccanica assegnata quale motosega, decespugliatere, mototrivella, cippatrice, mototrincia, ecc. è riconosciuta una indennità pari ad euro 1,50 (uno e cinquanta) giornaliera lorda per l'effettivo utilizzo dell’attrezzatura. L’indennità è comprensiva della tenuta, conservazione e manutenzione ordinaria dell’attrezzatura. L’assegnazione e la rilevazione dell’effettivo uso verrà fatta dal capo squadra.
  • Indennità per conduttore di automezzi antincendio: All’operaio adibito alla guida di automezzi antincendio, formalmente individuato ed autorizzato alla guida del mezzo, in possesso di adeguata e specifica capacità di intervento ed in grado di garantire una manutenzione ordinaria dell'automezzo affidato, è riconosciuta una indennità giornaliera lorda per l’effettiva presenza di:
    • euro 5,00 (cinque) per conduttore di automezzo fuoristrada AIB;
    • euro 7,00 (sette) per conduttori di automezzo AIB quale autobotte, autocarro, ecc.
    Tali somme sono comprensiva anche degli oneri per il rinnovo dell'eventuale Carta di Qualificazione del Conducente - CQC.
  • Indennità per lavori disagiati addetto AIB: All’operaio che svolge il servizio di antincendio boschivo - AIB è riconosciuta una indennità di euro 1,00 (uno) giornaliera lorda per l’effettiva presenza.
  • Indennità di esperto inoculatore: All’operaio in possesso di V livello, (operaio specializzato super) che con specifica capacità e formazione svolge la funzione di “esperto inoculatore”, è riconosciuta una indennità di alta professionalità pari ad euro 10,00 (dieci) giornalieri lordi, per le effettive giornate di svolgimento dell’incarico.
  • Indennità DOS: All’operaio in possesso del V livello, (operaio specializzato super) che con specifica capacità e formazione svolge la funzione di “Direttore delle Operazioni di Spegnimento” - DOS nel servizio di antincendio boschivo regionale AIB, è riconosciuta una indennità di alta professionalità pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo regionale del V livello, per le effettive giornate di svolgimento dell'incarico.

Classificazione e inquadramenti (art. 49 CCNL)

Le parti concordano nel ritenere che tra le maestranze operaie in forza ad Enti pubblici del “Sistema Regione Molise” possano essere individuati prestatori di lavoro che rivestono ruoli di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e nella realizzazione di attività particolarmente complesse sul piano tecnico-organizzativo e con notevole capacità di assunzione di responsabilità ed attitudine al lavoro.

Ai sensi dell’art. 2 del CCNL le parti stabiliscono di integrare il sistema classificatorio art. 49 del CCNL aggiungendo al 5° livello - operaio specializzato super i seguenti profili:

  • Direttore Operazioni di Spegnimento DOS: L’operaio che, con specifica capacità e formazione ed in possesso di idoneità ottenuta a seguito di apposito corso organizzato dalla Regione Molise, svolge la funzione di Direttore delle Operazioni di Spegnimento - DOS nell’ambito delle operazioni di effettivo spegnimento e bonifica agli incendi boschivi.
  • Capo cantiere operaio: L’operaio che, con specifica capacità, formazione ed esperienza maturata, in rapporto alla limitata complessità tecnica e dell’importo dei lavori, svolge le funzioni di capo cantiere. A titolo esemplificativo le mansioni attengono l’applicazione delle direttive e indicazioni del Direttore Tecnico e/o Direttore dei Lavori, delle semplici pianificazioni delle attività di cantiere, controllo della qualità dei materiali e delle forniture, l’avanzamento operativo dei lavori, il coordinamento dei Capi Squadra e/o Capi Operai assegnati, la vigilanza sull’applicazione delle misure di sicurezza sul lavoro.

Per tutto quanto concerne l’organizzazione del lavoro vi saranno incontri specifici e periodici su richiesta di una delle parti.

TAG: #Idraulico

Potrebbe interessarti anche: