Il giorno 02 febbraio 2022, presso la sede del Parco Scientifico “VEGA” in Via delle Industrie n. 13 - 30175 Venezia (VE), tra Uncem Regionale del Veneto, Regione del Veneto, la Flai-Cgil, la Fai-Cisl, e la Uila-Uil, si è stipulato un Contratto Regionale di Lavoro per i lavoratori forestali del territorio della Regione del Veneto. Questo contratto è integrativo del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

Al termine dell’incontro le parti hanno firmato il presente accordo, a valere sugli articoli citati con riferimento al precedente CIRL sottoscritto in data 24/07/2018. Le parti si impegnano a definire la stesura di un testo unico che raccolga tutte le disposizioni vigenti, anche con riferimento al precedente CIRL.

Art. 1 Sfera di applicazione e durata

Il presente Contratto Integrativo Regionale di lavoro (CIRL) fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2021-2024 e si applica ai rapporti di lavoro indicati nell'art. 1 di quest'ultimo, instaurati nel territorio regionale veneto. Le parti concordano sulla non ripetibilità della negoziazione a livello integrativo per le materie che trovano una definizione compiuta nel contratto nazionale. Sono fatte salve eventuali situazioni di miglior favore riscontrabili in realtà datoriali, frutto di specifici accordi aziendali.

Il presente CIRL sostituisce, per le materie di seguito disciplinate, il precedente Contratto Integrativo stipulato in data 24/07/2018 ed ha formale validità temporale quadriennale. Gli adeguamenti della componente salariale hanno decorrenza dal 01/09/2021 e dal 01/06/2023.

Art. 2 Classificazione dei lavoratori

Ad integrazione della classificazione dei lavoratori, prevista dall’art. 49 del CCNL, vengono altresì considerati:

  • Parte operaia:
    • Lavoratori specializzati super - (livello V°):
      • il capo squadra che ha diritto al riconoscimento del livello per titoli professionali o patenti necessarie oppure per conoscenze tecnico-pratiche e competenze professionali biennali; il caposquadra specializzato super ricopre, nei riguardi della sicurezza, il ruolo di preposto di cantiere come definito dal D.Lgs. 81/2008;
    • Lavoratori specializzati - (livello IV°):
      • il capo squadra; il caposquadra specializzato ricopre, nei riguardi della sicurezza, il ruolo di preposto di cantiere come definito dal D.Lgs. 81/2008, ove richiesto nell’ambito dell’organizzazione datoriale;
  • Parte impiegati:
    • 6° livello-par. 152: Impiegati che, pur non investiti dei poteri e delle incombenze del dirigente, collaborano con questi e con il datore di lavoro all’organizzazione e gestione generale, sia tecnica che amministrativa, dell’azienda con autonomia e potere di iniziativa decisionale nel merito degli interventi o procedure.

Predispongono programmi operativi e progetti per il conseguimento degli obiettivi individuando e sviluppando sistemi e metodologia innovative, operano individualmente o coordinano lavoratori delle unità organizzative di proprio competenza delle quali sono formalmente responsabili. Possono agire con autonomia ed iniziativa, su mandato del datore di lavoro, quali dirigente di cantiere ai fini organizzativi e della sicurezza così come definito dal D. Lgs. 81/2008, con la corresponsione del trattamento di cui al successivo art. 4. Profili esemplificativi: capo settore, direttori tecnici e amministrativi e figure con analoghe caratteristiche e funzioni, responsabili di progetto, della realizzazione dei lavori e responsabile acquisti.

Art. 4 Direzione lavori e responsabile ai fini della sicurezza in cantiere L. 81/2008

Al lavoratore inquadrato nel 6° livello, con attribuzione della funzione di direttore lavori e/o dirigente di cantiere ai fini organizzativi e della sicurezza così come definito dal D.Lgs. n. 81/2008, e/o di incaricato della progettazione (ove richiesta), è riconosciuto, limitatamente alla durata di tale incarico di funzione, il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Art. 5 Norme riguardanti il sistema delle informazioni

Nel quadro del sistema di informazioni sui programmi di intervento stabilito all’art. 3 del CCNL 2021-2024 sono riconfermati il Comitato Paritetico Regionale e l'Osservatorio Regionale.

  • Il CPR è presieduto dal rappresentante dell'Uncem regionale ed è così costituito:
    • un rappresentante della Flai-Cgil;
    • un rappresentante della Fai-Cisl;
    • un rappresentante della Uila-Uil;
    • un rappresentante della Direzione regionale competente per materia;
    • un rappresentante della Agenzia Veneta per l’innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura.
  • Compiti del CPR sono:
    • la raccolta di informazioni su piani e programmi delle parti datoriali e degli Enti delegati;
    • l'esame dello stato di attuazione degli stessi;
    • la valutazione dei flussi occupazionali e della dinamica delle assunzioni, con riferimento agli artt. 3, 4, 5 e seguenti;
    • la acquisizione di notizie circa l'attivazione dei contratti di formazione e lavoro;
    • l'acquisizione di esigenze formative e predisposizione di programmi di qualificazione professionale con attenzione particolare alle materie specifiche del settore ed alla questione della salute e della prevenzione infortuni;
    • la raccolta di notizie sulla evoluzione di tecnologie innovative nel settore.
  • L’Osservatorio Regionale presieduto e coordinato dall’Assessore all’Ambiente e Protezione Civile o da un suo rappresentante, è così costituito:
    • il rappresentante della Flai-Cgil regionale;
    • il rappresentante della Fai-Cisl regionale;
    • il rappresentante della Uila-Uil regionale
    • due rappresentanti della Regione del Veneto con riferimento all'attività svolta nel comparto forestale e dell'attività di pianificazione e tutela dell'ambiente;
    • un rappresentante della Agenzia Veneta per l’innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura;
    • un rappresentante degli Enti datori di lavoro Unioni Montane.
  • Compiti dell'OR sono:
    • esaminare i programmi regionali di intervento nel settore agro-forestale nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili verificarne lo stato di attuazione, anche in ordine alla corresponsione puntuale del trattamento economico alle maestranze impiegate;
    • analizzare le dinamiche occupazionali e la mobilità del lavoro.

Il CPR si riunisce di norma due volte all'anno presso la sede Uncem regionale. L'OR si riunisce di norma due volte all'anno presso l'Assessorato all’Ambiente e Protezione Civile. In occasione della prima riunione del CPR e dell'OR verranno concordati i regolamenti per l'attività operativa dei medesimi organismi. Prima dell'avvio dei lavori, di norma entro il 1° trimestre di ogni anno, le parti si incontreranno a livello territoriale o aziendale per esaminare il programma degli interventi e delle assunzioni, nonché i presumibili periodi temporali di utilizzo della manodopera. Tali incontri potranno essere attivati anche nel corso dell'attività su richiesta di una delle parti.

Art. 6 Individuazione fabbisogni di formazione professionale

Considerato che l'attuale legislazione in materia ambientale e per la tutela e sicurezza dei lavoratori, richiede una sempre più elevata qualificazione professionale del personale rientrante nella sfera di applicazione del presente contratto, gli Enti datori di lavoro attuano, nell'ambito delle indicazioni emerse nel Comitato Paritetico Regionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso il ricorso ad istituti di formazione professionale riconosciuti a livello regionale, la programmazione di idonei corsi di qualificazione che vedano coinvolti tutti i lavoratori nell’ottica della formazione professionale continua, in linea con quanto recato dall’art. 21 del CCNL vigente.

Particolare attenzione sarà riservata a momenti formativi specificamente dedicati a tematiche di valenza ambientale, naturalistica ed eco-sistemica tali da costituire nei lavoratori un apposito bagaglio di conoscenze e capacità da riversare nella attività lavorativa anche in funzione di un eventuale riconoscimento di qualifica professionale acquisita. In occasione dell’informativa di inizio anno il datore di lavoro informerà le OO.SS. a livello regionale o territoriale della pianificazione dei fabbisogni e dei processi formativi che si svilupperanno nel corso dell’anno e la valutazione delle professionalità maturate per lo sviluppo e la crescita professionale dei lavoratori. Per i lavoratori assunti a tempo determinato ed indeterminato il periodo di partecipazione ai corsi di qualificazione professionale di cui al comma precedente, è considerato prestazione lavorativa a tutti gli effetti. Nell'ambito dei programmi di qualificazione i sindacati hanno diritto da 1 a 3 ore, a seconda della durata del corso, per lo svolgimento di temi sindacali contrattuali ed altri riguardanti la materia del lavoro ed il campo sociale.

L’Ente datore di lavoro istituisce il curriculum formativo personale del dipendente, che potrà essere consegnato a richiesta dell’interessato.

Art. 7 Trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed organico / attività di Anti-Incendio-Boschivo

Ferma restando la disciplina dettata in materia di lotta agli incendi boschivi dalla normativa nazionale e regionale, il presente articolo riguarda l’organizzazione Anti-Incendio-Boschivo (A.I.B.) e l’espletamento delle attività conseguenti, che richiedano l’intervento di operatori specializzati. La lotta agli incendi boschivi è effettuata anche con l’impiego di squadre specializzate di pronto intervento costituite da lavoratori preferibilmente assunti a tempo indeterminato. Alla costituzione di tali squadre si perviene sulla base di reciproco accordo formale tra lavoratore e datore di lavoro, sentiti eventualmente anche i DOS del territorio di competenza, prefigurando l’impiego delle squadre così costituite sul territorio di competenza e, qualora necessario, sull’intero territorio regionale.

I lavoratori costituenti le predette squadre A.I.B. sono individuati, sulla base di determinati requisiti fisici ed attitudinali, individuali, avallati dai “medici competenti” dell’Ente di appartenenza. L’Ente datore di lavoro provvede allo specifico addestramento dei lavoratori; alla fornitura degli equipaggiamenti e delle dotazioni individuali e di squadra,impegnandosi al costante aggiornamento addestrativo, operativo e dotazionale onde assicurare i più elevati standard di sicurezza e di efficacia nelle operazioni A.I.B. L’adesione dei lavoratori alla formazione delle squadre A.I.B. di alta specializzazione configura, a tutti gli effetti, adempimento contrattuale.

L’attivazione delle squadre si basa sul presupposto della reperibilità pianificata, su base semestrale, ordinariamente riferita ad una squadra di due o tre componenti, tale da coprire le 24 ore, estendendosi su 7 giorni. I criteri di ordinaria turnazione tra le squadre di cui al comma precedente sono determinati, facendo in modo che ogni lavoratore risulti di norma reperibile per un solo fine-settimana al mese e per non più di cinque giorni consecutivi. Ai lavoratori appartenenti attivamente alle squadre di alta specializzazione A.I.B. è corrisposta, con riferimento a 12 mensilità o all’effettivo periodo di rapporto di lavoro, una indennità di € 25,00 da riconoscersi limitatamente al solo periodo di permanenza operativa nelle squadre. Gli Enti datori di lavoro interessati, sulla base delle caratteristiche del proprio territorio, possono pianificare la reperibilità anche per periodi di tempo inferiori alla annualità.

I lavoratori in stato di reperibilità, qualora attivati dal funzionario responsabile, sono tenuti a mobilitarsi entro 30 minuti dalla chiamata. L’indennità di reperibilità, corrisposta nella misura stabilita dall’Art. 56 del vigente CCNL, è riconosciuta con riferimento alle 24 ore. Per la reperibilità prestata durante il fine-settimana, ovvero in festività infrasettimanale, è riconosciuto un compenso forfettario fisso pari a € 30,00 integrativo della indennità di reperibilità contrattualmente prevista. I lavoratori specificamente addestrati alla lotta A.I.B., ancorché non reperibili, e quindi senza obbligo di rintracciabilità, se utilmente contattati in caso di necessità assicurano la propria partecipazione alle operazioni A.I.B. In caso di eventuale attivazione notturna, festiva o durante il fine-settimana viene corrisposto un compenso fisso pari a € 20,00.

Sarà cura dell’Amministrazione dotare i lavoratori di idonei apparati di comunicazione mobili sì da consentirne la eventuale tempestiva attivazione. L’indennità antincendio di cui all’Art. 57 del vigente CCNL è computata su base oraria dal momento della partenza e fino al rientro del lavoratore alla propria dimora. Per i lavoratori in servizio è fatto riferimento al cantiere. L’operatività A.I.B., intesa come attivazione in intervento, prestata in giorno festivo è oggetto di immediato recupero compensativo dell’intera giornata festiva.

Laddove per necessità aziendali di carattere irriguo si dovesse rendere ...

Caporalato e Intermediazione Illecita di Manodopera

Le categorie Cgil degli edili e dell’agricoltura, Fillea e Flai, insieme alla Confederazione, hanno lanciato una campagna dal titolo ‘Stop caporalato’, con l’obiettivo di inserire nell’ordinamento penale il reato di caporalato. A questo scopo Fillea e Flai hanno messo a punto una proposta di legge: ”l’affidiamo alle forze politiche ed alle commissioni parlamentari - spiegano - con la convinzione che si possa in breve tempo giungere ad un testo condiviso e alla sua rapida approvazione”.

Secondo le stime di Flai-Cgil, sono 400mila i lavoratori in agricoltura che vivono sotto caporale, e 60mila di loro vivono in condizioni di assoluto degrado, in alloggi di fortuna e sprovvisti dei minimi requisiti di vivibilita’, come ha messo in luce il caso di Rosarno, un anno fa. Stesso ordine di grandezza, grosso modo, per il settore edilizio: secondo la Fillea, sono 400mila i lavoratori in nero o sotto ricatto, cui viene chiesto di aprire la partita Iva, di dichiarare meno ore lavorate (con fuori busta in nero), di ricorrere ai permessi in caso di infortunio non grave.

La Cia condivide inoltre l’esigenza, espressa dal segretario generale della Cgil Susanna Camusso, di una modifica dell’attuale legge sull’immigrazione. Dal 31 gennaio potranno essere inviate le istanze per l’assunzione regolare di quasi centomila lavoratori extracomunitari sulla base del decreto flussi varato dal Consiglio dei Ministri e questo servira’ da efficace contrasto al fenomeno del caporalato e del lavoro nero. E’ quanto afferma Coldiretti in riferimento alla denuncia di Flai e Fillea Cgil sul caporalato in Italia.

Organizzazione Numero di lavoratori sotto caporale Condizioni di lavoro
Flai-Cgil (Agricoltura) 400.000 60.000 in condizioni di degrado
Fillea (Edilizia) 400.000 Lavoro nero o sotto ricatto

TAG: #Idraulico

Potrebbe interessarti anche: