Sul BURL del 27 novembre 2017, n. 48 (Supplemento) è stato pubblicato il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante “Criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n.
La Legge regionale n. 4/2016 in materia di difesa del suolo aveva modificato la Legge regionale n. 12/2015 sul Governo del Territorio, prevedendo l’art. 58 bis.
Il Regolamento n. 7/2017 dà attuazione a quanto previsto dallo stesso art. 58 bis, indicando ai Comuni le modalità di conseguimento dell’invarianza idraulica e idrologica secondo i criteri e metodi stabiliti dallo stesso Regolamento regionale, che dovranno essere recepite nei regolamenti edilizi dei singoli Comuni.
Campo di Applicazione del Regolamento Regionale
Entrando nel merito del provvedimento, l’art. 3 disciplina il campo di applicazione del Regolamento che riguarda:
- Interventi di nuova costruzione
- Interventi di demolizione, totale o parziale, fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie urbanizzata preesistente
- Interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione
Sistemi di Controllo e Gestione delle Acque Piovane
L’art. 5 del Regolamento disciplina i sistemi di controllo e di gestione delle acque piovane, stabilendo che questa deve avvenire, se possibile, garantendo l’infiltrazione, l’evapotraspirazione e il riuso.
La realizzazione di uno scarico delle acque pluviali in un ricettore è dovuta in caso di capacità di infiltrazione dei suoli inferiore rispetto all’intensità delle piogge più intense.
Il medesimo scarico deve avvenire a valle di invasi di laminazione dimensionati per rispettare le portate massime ammissibili indicate dal Regolamento e differenziate in ragione della criticità idraulica del Comune in cui si realizzerà l’intervento.
Classificazione degli Interventi e Criticità Idraulica dei Comuni
Gli artt. 7, 8 e 9 disciplinano la classificazione degli interventi di invarianza idraulica e idrologica, partendo dall’indicazione dei valori massimi ammissibili della portata meteorica scaricabile nei ricettori, che è differenziata a seconda della criticità idraulica dei Comuni.
Questi, infatti, sono stati suddivisi in tre Aree (alta, media e bassa criticità) come indicato nell’Allegato B del Regolamento.
Calcolo e Studio di Gestione del Rischio Idraulico
Le modalità di calcolo sono definite agli artt.
L’art. 14 prevede la realizzazione da parte di ciascun Comune di uno studio di gestione del rischio idraulico che deve essere recepito nel Piano di Governo del Territorio al momento della revisione di quest’ultimo ai sensi della L.R. 31/2014.
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