Con il termine reverse charge si fa riferimento ad una modalità di applicazione dell’IVA che deroga le usuali regole che convengono il cedente (o prestatore) come il soggetto debitore dell’imposta. Si tratta di un meccanismo fiscale introdotto per combattere l’evasione dell’IVA, trasferendo l’obbligo del versamento dell’imposta dal fornitore al cliente.

In pratica, il destinatario di una fornitura di beni o prestazione di servizi (cliente) assolve l’imposta in luogo del cedente o prestatore. Tale procedura, introdotta a livello europeo, ha lo scopo di ridurre il rischio di evasione fiscale dell’imposta sul valore aggiunto.

Reverse Charge: Cos'è e Come Funziona

Il reverse charge (inversione contabile) è un’eccezione rispetto al principio di cui all’art. 17, comma 1, del D.P.R. 633/1972, secondo il quale il debitore dell’IVA è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Con l’inversione contabile è il cessionario/committente ad essere tenuto all’assolvimento dell’imposta, diventando in questo modo il debitore dell’IVA relativa alla prestazione ricevuta dal cedente/prestatore e allo stesso tempo il soggetto obbligato al versamento del tributo. L’obiettivo principale del reverse charge è prevenire l’evasione fiscale, impedendo che l’emittente della fattura non versi l’IVA detratta dal destinatario.

Il reverse charge edilizia si applica alle imprese che eseguono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto e subappalto, con l’obiettivo di contrastare la somministrazione illecita di manodopera.

Ambito di Applicazione del Reverse Charge negli Impianti

L’art. 17, co. 6, lett. a)-ter del DPR n. 633/72 stabilisce che rientrano nella disciplina del reverse charge i servizi di installazione di impianti relativi a edifici. L’ambito applicativo della citata disposizione è stato successivamente chiarito dalla prassi con riguardo, fra l’altro, agli impianti posizionati in parte all’interno e in parte all’esterno dell’edificio (es. impianti di videosorveglianza e di climatizzazione), nonché in relazione all’installazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale.

L’art. 17 comma 6 lett. a)-ter del DPR n. Come abbiamo detto, la Circolare n. L’agenzia specifica che sono ricomprese anche le:unità di riduzione delle emissioni (ERU);riduzioni certificate delle emissioni (CER).

Le attività di installazione elencate dalla Circ. Le attività di installazione elencate dalla Circ. Agenzia delle Entrate n. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il reverse charge in esame è applicabile anche con riferimento all’installazione di impianti fotovoltaici “a terra”, sempre che questi ultimi, anche se essi vengono posizionati all’esterno dell’edificio risultino essere funzionali allo stesso.

Riguardo a tale operazione dobbiamo specificare che il reverse charge si applica sia per l'installazione di impianti su edifici sia per le manutenzioni e riparazioni di tali impianti. Le manutenzioni e riparazioni, devono riguardare impianti relativi ad edifici.

Tipologie di Impianti e Reverse Charge

L’art. 17 comma 6 lett. A chiarire tali dubbi è intervenuta la Circolare n.

  • Impianti posti in parti interne ed in parti esterne dell’edificio: In tal caso troverà applicazione il reverse charge, qualora l’installazione di un impianto risulti funzionale o servente all’edificio. Ciò anche se una parte dell’impianto risulta fuori dall’edificio.
  • Impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da una centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere esterne, laddove gli elementi posti all’esterno come le telecamere sono collocati fuori per motivi funzionali e tecnici.
  • Impianto citofonico che necessita di apparecchiature da collocare all’esterno dell’edificio.
  • Impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato all’interno dell’edificio. L’impianto nel suo complesso è unico e relativo all’edificio, anche se una parte è posta all’esterno.
  • Impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne: L’impianto è considerato nel suo complesso unitariamente, per tali motivi si applica il regime del reverse charge.
  • Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio (risoluzione n. 245/E del 16 giugno 2008).

Quando si Applica il Reverse Charge in Edilizia?

Secondo la normativa vigente, il reverse charge in edilizia si applica quando coesistono due condizioni principali:

  • contratto di subappalto (requisito oggettivo): deve esistere un contratto di subappalto che preveda la prestazione di servizi non intellettuali;
  • appartenenza al settore edile (requisito soggettivo): entrambe le parti coinvolte, l’appaltatore e il subappaltatore, devono operare nel settore edile, come definito nella sezione F della Tabella Atecofin 2004 (dal 2008 sostituita dalla Tabella Ateco 2007).

Il meccanismo del reverse charge non si applica ai rapporti tra appaltatore e committente principale, ma solo ai rapporti tra subappaltatore e appaltatore o tra subappaltatori.

Codici ATECO Rilevanti

Come premesso, le singole prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento sono soggette al reverse charge se rientranti nelle attività dei codici Ateco 2007 stabiliti dall’Agenzia delle Entrate. Elemento comune a tutte le attività è che la prestazione deve essere effettuata su un “edificio”.

  • 43.21.01: installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
  • 43.21.02: installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
  • 43.22.01: installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
  • 43.22.02: installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
  • 43.22.03: installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
  • 43.29.01: installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
  • 43.29.02: lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
  • 43.29.09: altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.

Quando NON si Applica il Reverse Charge in Edilizia

Alla luce di quanto detto, non tutte le operazioni edili sono soggette al reverse charge. Le principali esclusioni comprendono:

  • fornitura con posa in opera: la fornitura di beni con posa in opera è considerata cessione di beni se la posa non altera la natura del bene e se il costo del bene rappresenta la parte preponderante del costo totale;
  • contratti di appalto diretti: prestazioni rese direttamente nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione non rientrano nel reverse charge;
  • prestazioni intellettuali.
  • installazione degli impianti funzionale allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato. In questo caso, l’IVA va applicata secondo le modalità ordinarie.
  • allacciamento e di attivazione dei servizi di erogazione di gas, energia elettrica e acqua. L’IVA si applica anche in questo caso con le modalità ordinarie.

Modalità di Fatturazione con il Reverse Charge

Con l’inversione contabile si modifica anche la modalità di fatturazione in riferimento all’operazione effettuata dal cedente/prestatore nei confronti del committente/cessionario. Secondo l’articolo 17 comma 5 del D.P.R. 633/1972, il meccanismo è il seguente:

Adempimenti del cedente

Il cedente/prestatore deve:

  • emettere fattura senza applicazione dell’IVA, indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (per il settore edile, art. 17,comma 6, lett. a, a-bis, a-ter, del D.P.R. 633/1972);
  • annotare la fattura nel registro delle fatture emesse;
  • chi fattura in reverse charge non subisce limitazioni per quanto riguarda la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. Può regolarmente esercitare il diritto al rimborso dell’IVA secondo le modalità previste dall’art. 38-bis.

Adempimenti del cessionario

L’acquirente diventa soggetto passivo-debitore dell’imposta. Pertanto deve:

  • integrare la fattura ricevuta, emessa dal cedente senza IVA, indicando sul documento l’aliquota ordinaria e la relativa imposta;
  • annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento della fattura o comunque entro 15 giorni dal suo ricevimento, con riferimento al relativo mese nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, o alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione;
  • contabilizzare la fattura integrata nelle liquidazioni periodiche.

Le fatture relative a tali prestazioni dovranno riportare la seguente dicitura: “Operazione oggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n.

Esempio pratico

La società “X S.r.l.” ha stipulato con la società “Y S.r.l.” un contratto di manutenzione dell'impianto di illuminazione. Il contratto prevede un importo annuo a copertura di interventi di manutenzione c.d. ordinaria, in cui è ricompresa la fornitura dei materiali di consumo sostituiti. Di conseguenza, la società “Y S.r.l.” da gennaio 2015 dovrà emettere le fatture per le prestazioni senza applicazione dell'IVA, ma indicando la dicitura “Operazione soggetta a reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 6 del D.P.R.

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